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Legge regionale 1 ottobre 2019, n. 60

Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2019

Art. 8
Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 25/1999
1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 25/1999 è inserito il seguente:
Art. 4 ter Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio
1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, entro centottanta giorni dall’ entrata in vigore della legge regionale 1 ottobre 2019, n._60 (Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999 ):
a) il regolamento d’uso del marchio di certificazione che disciplina, in particolare:
1) la descrizione del segno grafico e del logotipo, nonché la descrizione del contrassegno;
2) le procedure per la concessione dell’uso del marchio;
3) gli obblighi dei concessionari;
4) le modalità di apposizione del marchio di certificazione;
5) misure applicabili in caso di non conformità.
b) i principi generali dei disciplinari di produzione integrata;
c) i criteri per la stesura dei piani di controllo predisposti dagli OdC e gli obblighi di questi ultimi;
d) i criteri per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli OdC.
2. La competente struttura della Giunta regionale:
a) approva le schede tecniche dei disciplinari di produzione integrata e i loro aggiornamenti;
b) iscrive gli OdC operanti in Toscana e i concessionari del marchio di certificazione in appositi elenchi regionali e ne dispone la cancellazione;
c) vigila sulle attività degli OdC;
d) concede ai soggetti di cui all’articolo 3 la facoltà di utilizzare il marchio di certificazione;
e) approva i piani di controllo.
3. Per l’elaborazione dei principi generali dei DPI, delle relative schede tecniche e dei loro aggiornamenti, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti regionali in materia di tecniche agronomiche, difesa fitosanitaria, zootecnia e acquacoltura scelti all’interno della direzione regionale competente e nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 1 bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
4. Ai lavori del comitato possono partecipare esperti delle filiere interessate dalla certificazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.