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Legge regionale 1 ottobre 2019, n. 60

Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2019





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’Sito esternoarticolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 );


Vista Sito esternolegge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d’uso del marchio collettivo “Agriqualità” “Prodotto da agricoltura integrata” ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 3 della l.r. 25/1999 ).


Considerato quanto segue:


1. È necessaria una complessiva rivisitazione dell’impianto normativo e degli atti di gestione del marchio disciplinato dalla l.r. 25/1999 al fine di tener conto di specifiche esigenze di natura tecnica che si sono manifestate nel corso degli anni di applicazione;


2. Si rende altresì necessario armonizzare il sistema delle misure applicabili in caso di non conformità con quello previsto per il marchio nazionale Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) per la certificazione delle produzioni integrate, rinviando la disciplina al regolamento d’uso adottato con atto amministrativo dalla Giunta regionale;


3. Nell’ambito della suddetta rivisitazione è opportuno prevedere a livello legislativo alcune disposizioni oggi contenute nel regolamento d’attuazione e includere le disposizioni tecniche relative all’uso del marchio di certificazione nell’apposito regolamento d’uso, quale atto tecnico previsto dal Codice della proprietà industriale;


4. A seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano con il Sito esternodecreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario) della distinzione tra marchio collettivo e marchio di certificazione, si interviene per qualificare il marchio previsto dalla l.r. 25/1999 , in considerazione delle caratteristiche dello stesso, quale marchio di certificazione;


5. Al fine di semplificare il procedimento di iscrizione degli organismi che svolgono attività di controllo sul metodo di produzione integrata seguito dal concessionario del marchio di certificazione, si prevede che gli stessi siano accreditati secondo specifiche normative europee e pertanto si elimina l’autorizzazione, attualmente prevista nel regolamento d’attuazione;


6. Inoltre, si interviene ad abrogare l’articolo 8 della l.r. 25/1999 , relativo alla tutela contro la pubblicità ingannevole, in quanto materia di competenza legislativa statale;



Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.