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Legge regionale 6 agosto 2019, n. 58

Disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 agosto 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), p), v) e z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”) e, in particolare, l’articolo 2, comma 186 bis;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Considerato quanto segue:


1. L’ambito territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa ha da tempo avviato un complesso percorso che prevede, da un lato l’aggiornamento del piano straordinario degli interventi, dall’altro il completamento del processo di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti del territorio di riferimento ad un gestore unico;


2. Con la deliberazione di indirizzo 19 dicembre 2018, n. 14, l’assemblea dell’ATO Toscana Costa ha stabilito, ritenendo opportuno approfondire anche la fattibilità di un eventuale affidamento “in house”: “di avviare, in esito agli interventi di aggiornamento del vigente Piano Straordinario ed al nuovo piano degli investimenti ad esso correlato, un’approfondita analisi tecnico – economica e giuridica su possibili modelli organizzativi e gestionali di RetiAmbiente S.p.A. anche alternativi a quelli attuali”;


3. L’assemblea dell’ATO Toscana Costa ha stabilito pertanto la necessità di attivare quanto segue:


- “una valutazione sulla attualità delle motivazioni poste alla base della scelta delle modalità di affidamento sino ad ora prescelte e, rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruità economica di un modello “in house”, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà, quindi, essere svolta una analisi, ai sensi di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);


- una valutazione giuridica, relativamente all’obiettivo di valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento del servizio e sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà essere valutata la coerenza dell’assetto che sarà assunto da RetiAmbiente S.p.A. rispetto al suddetto obiettivo”;


4. Il percorso sopra richiamato, attualmente in fase di attuazione, è condizione necessaria ai fini della decisione che l’assemblea dovrà adottare in merito alla modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO Toscana Costa, ragione per cui, con la deliberazione assembleare di cui sopra, tale decisione è stata sospesa;


5. È necessario assicurare la conclusione del percorso di affidamento senza soluzione di continuità e, a tale fine, prorogare l’incarico dell’attuale direttore generale per un periodo di almeno dodici mesi dalla sua scadenza;


6. È necessario altresì adeguare le disposizioni relative al direttore generale in analogia con quanto già disposto per il direttore dell’autorità idrica toscana (AIT);


7. In considerazione della necessità di prorogare l’incarico del direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa, al fine di assicurare la continuità di tale figura nell’ambito del percorso di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si prevede l’entrata in vigore anticipata rispetto ai tempi ordinari;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.