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Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. (7)

Titolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 agosto 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Considerato che:


1. Le infrastrutture pubbliche per il trasferimento tecnologico, quali poli e centri tecnologici, incubatori di imprese, laboratori di ricerca, prove e test, dimostratori tecnologici, costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali favorire i processi di innovazione del sistema produttivo, anche mediante il raccordo con il sistema della ricerca pubblica in un’ottica di sviluppo economico;


2. Negli ultimi venti anni sul territorio regionale, su iniziativa degli enti locali e con il supporto finanziario della Regione, si è sviluppato un sistema di infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico che, ad oggi, costituisce un patrimonio di interesse pubblico afferente alle funzioni pubbliche di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di supporto all’attività di impresa;


3. Le infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico, se adeguatamente organizzate, sviluppate e gestite, anche mediante un processo di razionalizzazione e di efficientamento gestionale, costituiscono uno strumento strategico per promuovere una peculiare funzione di integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema delle imprese, finalizzato a favorire i processi di innovazione delle imprese per migliorare le capacità competitive del sistema produttivo regionale, la creazione di start up innovative, la messa a disposizione di servizi qualificati;


4. La mozione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 137, impegna la Giunta regionale, in relazione al complesso delle infrastrutture di trasferimento tecnologico che negli anni sono state oggetto di finanziamento regionale, a individuare la modalità di coordinamento che consenta di ipotizzare un soggetto gestore unico;


5. Attraverso il processo di razionalizzazione che vede coinvolte le società di gestione localizzate sulla costa toscana, si intende dotare il sistema economico e produttivo regionale di una innovativa ed efficiente organizzazione del sistema del trasferimento tecnologico mediante la costituzione di un soggetto gestore unico derivante dall'aggregazione delle società di gestione;


6. Al fine di incentivare il processo di razionalizzazione e di aggregazione, in linea con quanto stabilito dal documento di economia e finanza reginale (DEFR) 2019 nel progetto regionale 14 (Ricerca sviluppo e innovazione), che prevede specificamente, tra gli interventi, la promozione di razionalizzazione delle società di gestione dei poli di trasferimento tecnologico, è prevista la costituzione di un fondo che interviene con partecipazioni o con prestito partecipativo, condizionato alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria del soggetto unico per almeno tre anni dalla data di concessione del prestito;


6 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, l'operatività del fondo è estesa a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico; (8)

Punto inserito con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 2.



7. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.