Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57
Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. (7)
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 agosto 2019
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Considerato che:
1. Le infrastrutture pubbliche per il trasferimento tecnologico, quali poli e centri tecnologici, incubatori di imprese, laboratori di ricerca, prove e test, dimostratori tecnologici, costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali favorire i processi di innovazione del sistema produttivo, anche mediante il raccordo con il sistema della ricerca pubblica in un’ottica di sviluppo economico;
2. Negli ultimi venti anni sul territorio regionale, su iniziativa degli enti locali e con il supporto finanziario della Regione, si è sviluppato un sistema di infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico che, ad oggi, costituisce un patrimonio di interesse pubblico afferente alle funzioni pubbliche di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di supporto all’attività di impresa;
3. Le infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico, se adeguatamente organizzate, sviluppate e gestite, anche mediante un processo di razionalizzazione e di efficientamento gestionale, costituiscono uno strumento strategico per promuovere una peculiare funzione di integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema delle imprese, finalizzato a favorire i processi di innovazione delle imprese per migliorare le capacità competitive del sistema produttivo regionale, la creazione di start up innovative, la messa a disposizione di servizi qualificati;
4. La mozione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 137, impegna la Giunta regionale, in relazione al complesso delle infrastrutture di trasferimento tecnologico che negli anni sono state oggetto di finanziamento regionale, a individuare la modalità di coordinamento che consenta di ipotizzare un soggetto gestore unico;
5. Attraverso il processo di razionalizzazione che vede coinvolte le società di gestione localizzate sulla costa toscana, si intende dotare il sistema economico e produttivo regionale di una innovativa ed efficiente organizzazione del sistema del trasferimento tecnologico mediante la costituzione di un soggetto gestore unico derivante dall'aggregazione delle società di gestione;
6. Al fine di incentivare il processo di razionalizzazione e di aggregazione, in linea con quanto stabilito dal documento di economia e finanza reginale (DEFR) 2019 nel progetto regionale 14 (Ricerca sviluppo e innovazione), che prevede specificamente, tra gli interventi, la promozione di razionalizzazione delle società di gestione dei poli di trasferimento tecnologico, è prevista la costituzione di un fondo che interviene con partecipazioni o con prestito partecipativo, condizionato alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria del soggetto unico per almeno tre anni dalla data di concessione del prestito;
6 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, l'operatività del fondo è estesa a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico; (8)
7. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 41 ; e poi così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 8 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.