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Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. (7)

Titolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 agosto 2019

Art. 2 bis
Ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico (12)

Articolo inserito con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 5.

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 bis, il fondo di cui all’articolo 2 può intervenire anche a favore di singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a favore di società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.
2. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo:
a) le società che svolgono attività a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico i cui ricavi per tali attività siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi;
b) le società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi.
3. Il valore dei ricavi indicato al comma 2, nonché l'operatività esclusiva o prevalente di cui al comma 1, sono attestati da un revisore legale iscritto nell’albo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). L'operatività è prevalente se almeno il 51 per cento del fatturato è realizzato in Toscana.
4. Il fondo interviene nelle forme previste dall’articolo 2, comma 2. In caso di conferimento di capitale, l’agevolazione consiste nell’assunzione di partecipazioni di minoranza non superiori al 40 per cento del capitale sociale della società partecipata, con periodo di investimento massimo di sette anni.
5. Qualora il fondo intervenga a favore di società tra quelle elencate all’articolo 2, comma 3, lettera b), non deve essersi verificata la dismissione prevista all’articolo 5, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.