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Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019

Art. 8
Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 35/2015
1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è aggiunta la seguente:
n bis) la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 25, commi 2 e 2 bis;
”.
2. Dopo la lettera n bis) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è aggiunta la seguente:
n ter) l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC da parte dell'impresa.
”.
n quater) gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi;
”.
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è sostituita dalla seguente:
b) nei casi di cui al comma 1, lettera g), per le prescrizioni che non comportano decadenza e lettere h), i), l), m), n), n bis), n ter) e n quater), a porre in essere i necessari adempimenti.
”.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
2 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), per le prescrizioni che non comportano decadenza e lettere l) e m), il provvedimento di sospensione può riguardare solo una parte dell'attività estrattiva, ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione.
”.
6. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
2 ter. Ove l'interessato provveda nei termini stabiliti, l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5, è dimezzato.
”.
7. Alla fine del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 sono inserite le seguenti parole: “
oltre le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.