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Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019

Art. 2
Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2015
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2015 , è sostituita dalla seguente:
e) giacimento: porzioni di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte;
”.
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2015 , è inserita la seguente:
e bis) giacimento potenziale: porzioni di suolo o sottosuolo che in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistici, ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici, necessitano di un successivo approfondimento a livello comunale ai fini dell'individuazione del giacimento;
”.
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2015 , le parole “
alle aree a destinazione estrattiva
” sono sostituite dalle seguenti: “
al giacimento
”.
4. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2015 è sostituita dalla seguente:
m) pertinenza: le aree e gli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.