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Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019

Art. 17
Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Inserimento dell'articolo 35 bis nella l.r. 35/2015
1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
Art. 35 bis - Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni
1. Al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa, il comune dispone la coltivazione unitaria del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni.
2. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non sia prevalente, il comune può disporre l'affidamento diretto al privato per la razionale coltivazione unitaria del sito estrattivo.
3. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente, il comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica del sito medesimo secondo quanto disposto dall'articolo 28.
4. La costituzione del consorzio è disposta tra il soggetto privato che ha la disponibilità giuridica del bene ed il vincitore della procedura di cui all'articolo 35.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.