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Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228;


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r.10/2010 e l.r. 65/2014 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 maggio 2017;


Considerato quanto segue:


1. L'intervento normativo si rende necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015 , per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, poiché l’individuazione della natura, pubblica o privata, dei beni appartiene all’”ordinamento civile”, ovvero alla competenza statale. La Corte costituzionale ha riconosciuto che la disciplina dettata con la l.r. 35/2015 , per quanto attiene ai beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751, si fonda sulla necessità di salvaguardare le particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresì la validità della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono “cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali”;


2. In attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 228/2016, occorre prevedere la revisione delle modalità con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti sia beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, sia beni estimati. Nel ribadire il principio del ricorso alla procedura di evidenza pubblica per la concessione del bene appartenente al patrimonio indisponibile comunale, si rende opportuno operare delle distinzioni in base alle quote di proprietà pubblica e di beni estimati delle aree estrattive interessate;


3. Al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, si prevede che il comune individui i siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni;


4. È necessario inserire la previsione dell'acquisizione al patrimonio pubblico dei siti estrattivi appartenenti ai privati nel caso in cui questi non intendano esercitare l'attività di coltivazione del sito, né trasferire a terzi tale facoltà per la costituzione del consorzio;


5. L'intervento normativo incide sui contenuti della convenzione per il prolungamento delle concessioni e autorizzazioni in essere;


6. Ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione, si prevede la possibilità di sospensione anche parziale dell'attività di coltivazione;


7. Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede a carico del cedente l’autorizzazione l’obbligo di presentare gli elaborati di rilievo aggiornati, nonché una dichiarazione che attesti di aver ottemperato agli obblighi contributivi;


8. Dall'esigenza di quantificare in maniera oggettiva e precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima, sia di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione, si prevede che, tra gli obblighi informativi a carico del titolare dell'autorizzazione, vi sia quello di produrre una relazione tecnica asseverata dal direttore lavori, corredata altresì dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di coltivazione di pietre ornamentali tali elaborati dovranno essere prodotti secondo specifiche tecnologie per il rilevamento delle geometrie di scavo. Per il distretto apuo-versiliese il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. Qualora all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica, il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di rilievo suddetti;


9. In sede di presentazione della domanda di autorizzazione è opportuno inserire la verifica circa la regolarità contributiva, da accertare d'ufficio con l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);


10. È opportuna la revisione della soglia dei 1000 metri cubi indicata all'articolo 23 della l.r. 35/2015 , che comporta conseguenze in ordine alla decadenza dell'autorizzazione, in quanto si tratta di un limite generale e determinato in termini quantitativi assoluti che non tiene conto delle diverse dimensioni delle cave. Vengono introdotti pertanto dei limiti proporzionali, precisando che si tratta di difformità di escavazione rispetto al progetto di coltivazione, entro le quantità autorizzate; viene inoltre innalzato a 9.500 metri cubi il limite oltre il quale è comunque necessaria una nuova autorizzazione;


11. È opportuno disciplinare la fattispecie del giacimento potenziale, quale porzione di suolo o sottosuolo, che necessita di un successivo approfondimento a livello comunale per un’eventuale attività estrattiva;


12. Si introduce una deroga per i canoni e i contributi di estrazione con riferimento a concessioni rilasciate a seguito di gara pubblica prima dell'entrata in vigore della l.r. 35/2015 ; in tal caso canoni e contributi si applicano nella misura definita dal comune così come risulta nei provvedimenti di concessione e autorizzazione; in caso di nuova concessione si applicano nella misura prevista dall'articolo 36 della l.r. 35/2015 ;


13. Si ritiene opportuno incrementare da due a tre anni la durata massima della proroga del provvedimento di autorizzazione da parte del comune, al solo fine di consentire il completamento dei lavori già autorizzati;


14. Per consentire l’incremento del termine di scadenza dell’autorizzazione o della concessione, si stabilisce che nella convenzione sia previsto l’impegno alla lavorazione nel sistema produttivo locale di almeno il 50 per cento del materiale da taglio; inoltre nella concessione potrà adesso essere inserito anche l’impegno a sviluppare progetti di interesse generale che possano avere un impatto positivo sia sull’occupazione, sia sull’ambiente e sulle infrastrutture;


15. Al fine di rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del distretto, elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione e per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione, si prevede la costituzione del Comitato del distretto apuo-versiliese;


16. Si rende necessaria, altresì, la costituzione di un nucleo tecnico di valutazione con il compito di esprimere un parere ai comuni, ai fini delle valutazioni di competenza, relativo ai piani economico finanziari;


17. La scadenza dei termini dell'articolo 58 bis della l.r. 35/2015 comporta la conclusione del periodo in cui si permette di evitare l'applicazione della decadenza dell'autorizzazione e della concessione; è opportuno il differimento di tale termine in modo da permettere la prosecuzione delle attività estrattive, evitando impatti occupazionali negativi; coerentemente si rende necessario modificare l’articolo 239 bis della l.r. 65/2014 ;


18. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.