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Legge regionale 5 agosto 2019, n. 56

Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019

Art. 7
Durata dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 35/2015
1. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 35/2015 , le parole “
responsabile del procedimento
” sono sostituite dalla seguente: “
comune
” e le parole “
due anni
” sono sostituite dalle seguenti: “
tre anni
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
4 bis. La proroga dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui al comma 4 si applica, fatta salva la durata delle concessioni di cui all'articolo 38, anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del capo VI.
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 20 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
4 ter. Le proroghe delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente comma possono essere estese per una durata massima complessiva di tre anni.
”.