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Legge regionale 30 luglio 2019, n. 52

Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) ed n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura);


Vista legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Considerato quanto segue:


1. L'andamento climatico degli ultimi mesi, caratterizzato da numerose precipitazioni piovose accompagnate da forte vento e temperature mediamente inferiori alle medie stagionali, ha causato perdite ingenti in termini di produzione in alcuni comparti agricoli, con conseguenti consistenti diminuzioni di reddito per le aziende agricole interessate. I settori che risultano maggiormente colpiti sono il settore apistico e il comparto della produzione delle ciliegie;


2. Ripercussioni negative dei cambiamenti climatici si sono registrate anche nel settore della produzione del pomodoro da industria, nel quale una prolungata siccità nel 2017 e l’eccesso di precipitazioni verificatosi nei mesi di aprile e maggio del 2018 hanno determinato un consistente ritardo nei trapianti e un conseguente accorciamento del ciclo vegetativo. A tali fenomeni, che si stanno registrando anche nel 2019, si aggiungono le difficoltà dovute a un generale calo dei consumi e alla minore competitività delle filiere regionali rispetto a quelle degli altri paesi produttori;


3. Al fine di favorire il rilancio dei suddetti comparti agricoli colpiti da avversità atmosferiche, la Giunta regionale viene autorizzata ad attivare misure urgenti di aiuto in favore delle imprese che operano in tali settori.


Approva la presente legge:


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 37 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.