Menù di navigazione

Legge regionale 30 luglio 2019, n. 51

Disciplina dei distretti biologici. (1)

Regolamento regionale 10 marzo 2020, n. 21/R.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;


Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;


Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;


Visto il regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;


Considerato quanto segue:


1. L’agricoltura biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola rispettoso dell’ambiente e dei cicli naturali;


2. La produzione agricola e agroalimentare ottenuta con metodo biologico rappresenta un settore economico basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di agrobiodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi relativi al benessere degli animali, alla sicurezza alimentare, che utilizza minori quantità di input, le cui pratiche agronomiche garantiscono la conservazione della complessità degli agroecosistemi;


3. Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale, con la presente legge è disciplinato il riconoscimento dei distretti biologici, mediante i quali deve essere favorito l’aumento di superfici agricole coltivate con il metodo biologico e l’aumento delle imprese agricole che, nelle forme previste dai regolamenti e dalla normativa unionale e nazionale in materia, danno seguito alla coltivazione o all’allevamento biologici;


4. La diffusione sul territorio di aziende biologiche può ridurre sensibilmente l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente favorendo il riequilibrio dei cicli naturali e la conservazione delle risorse e in particolare il suolo e la sostanza organica, l’acqua, l’aria, gli ecosistemi;


5. Con il distretto biologico si promuove lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare, dell’allevamento e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico e l’uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare, si incentiva la capacità di produrre e mantenere all’interno del territorio il massimo del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse e si incentivano forme di governance partecipata per una gestione sostenibile del territorio;


6. Al fine di monitorare e coordinare le attività dei distretti biologici è istituito un tavolo tecnico regionale dei distretti biologici.


Approva la presente legge

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.