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Legge regionale 30 luglio 2019, n. 51

Disciplina dei distretti biologici. (1)

Regolamento regionale 10 marzo 2020, n. 21/R.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019

Art. 8
Riconoscimento del distretto biologico
1. La competente struttura della Giunta regionale riconosce i distretti biologici sulla base dei seguenti criteri:
a) superficie condotta con metodo biologico pari almeno al trenta per cento rispetto alla superficie agricola utilizzata del distretto;
b) previsione di percentuale di incremento di superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
c) specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto;
d) grado di integrazione delle varie attività rappresentate nell’accordo coerenti con le finalità del distretto biologico;
e) sinergie create dall'accordo, ivi comprese quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni biologiche, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole biologiche e quelle operanti in altri settori, alla tutela del territorio coerenti con le finalità del distretto biologico;
f) impatto del progetto economico territoriale integrato sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto biologico.
2. I distretti rurali riconosciuti ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali), possono presentare istanza alla competente struttura della Giunta regionale per ottenere il riconoscimento come distretto biologico nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. Il riconoscimento come distretto biologico non fa venire meno quello di distretto rurale.
3. Il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
4. Le procedure per il riconoscimento sono definite dal regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.