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Legge regionale 30 luglio 2019, n. 51

Disciplina dei distretti biologici. (1)

Regolamento regionale 10 marzo 2020, n. 21/R.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019

Art. 4
Costituzione del distretto biologico
1. Il distretto biologico si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall'articolo 2.
2. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico turistico e culturale del territorio in sintonia con la sostenibilità dell’ambiente, la tutela attiva del territorio e la trasmissione culturale delle conoscenze e dei saperi storici.
3. I soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo biologico, storico e sociale del distretto.
4. All'accordo devono aderire:
a) almeno tre imprenditori agricoli biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), che operano sul territorio del distretto o, se presente sul territorio, un’associazione in cui siano presenti almeno tre imprenditori agricoli biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;
b) un terzo dei comuni del territorio del distretto, che si devono impegnare ad adottare politiche di tutela dell’uso del suolo, di riduzione della produzione di rifiuti, di difesa dell’ambiente e di promozione delle produzioni biologiche e di difesa e sviluppo dell’agrobiodiversità.
5. All’accordo possono aderire, se perseguono le finalità del distretto biologico:
a) associazioni in cui siano presenti operatori biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;
b) rappresentanze dei soggetti privati operanti nell'ambito distrettuale;
c) altri soggetti pubblici e privati;
d) enti di ricerca interessati a svolgere localmente attività scientifiche inerenti alle attività del distretto biologico previste dall'articolo 2;
e) associazioni locali di consumatori;
f) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione;
g) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.
6. L'accordo garantisce:
a) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale e che condividono le finalità del distretto biologico;
b) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;
c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.
7. Nell’accordo i soggetti aderenti individuano:
a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;
b) la composizione dell’assemblea di distretto di cui all’articolo 5;
c) il soggetto referente del distretto di cui all’articolo 6;
d) le finalità del progetto economico territoriale integrato di cui all’articolo 7;
e) le forme e i modi con i quali l’intera comunità del distretto può informarsi e partecipare attivamente alla definizione degli obiettivi delle strategie, delle azioni e dei progetti del distretto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.