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Legge regionale 30 luglio 2019, n. 51

Disciplina dei distretti biologici. (1)

Regolamento regionale 10 marzo 2020, n. 21/R.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019

Art. 2
Definizione di distretto biologico
1. Ai fini della presente legge per distretto biologico si intende il territorio dove insiste un sistema produttivo locale a spiccata vocazione agricola nel quale sono significativi:
a) la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;
b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali e la consolidata integrazione tra le attività agricole e le altre attività;
c) l’attenzione ai caratteri di identità territoriale e paesaggistici dei luoghi;
d) il rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, la conservazione e il miglioramento del suolo agricolo e la tutela dell’agrobiodiversità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.