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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

Art. 7
Comuni montani e territori montani e insulari. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della l.r. 68/2011 , è inserito il seguente:
4 bis 1. Il comma 4 bis si applica fino alla data di entrata in vigore del presente comma, a partire da tale data, l’allegato B può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:
a) quando, al 31 dicembre, l’ultimo dato disponibile della popolazione del comune, il cui territorio è classificato in parte montano, risulta inferiore alla popolazione montana di cui all’allegato B;
b) quando l’unione di comuni o i singoli comuni interessati, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono, entro il 31 gennaio, i dati della popolazione montana e questa presenta un incremento, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento;
c) quando i singoli comuni, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono i dati della popolazione montana dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del censimento della popolazione;
d) quando le leggi regionali hanno istituito nuovi comuni, compresi i casi di fusione o di incorporazione, o hanno modificato confini o denominazioni che coinvolgono comuni il cui territorio è classificato totalmente o in parte montano.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.