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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

Art. 20
Trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “r
iferito al momento del trasferimento
” sono sostituite dalle seguenti: “
riferito al momento del trasferimento; dette premialità sono decurtate, a decorrere dall’anno 2019, delle risorse attribuibili ai sensi della Sito esternolegge 6 febbraio 2004 n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), avuto riguardo al medesimo personale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.