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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

Art. 18
Decorrenze e disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Il primo periodo del comma 7 quinquies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “
Per consentire il progressivo adeguamento dell’esercizio associato negli ambiti di cui all’allegato A, fino alla data di decorrenza dell’obbligo di gestione associata, stabilita dallo Stato, il comune obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante convenzione in aggregazione con comuni non ricompresi nell’ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l’aggregazione raggiunga le dimensioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 55
.”;
2. Dopo il comma 7 septies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
7 octies. Nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, nel procedimento di concessione dei contributi di cui all’articolo 90 non è richiesta, ai soli fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni per l’accesso ai contributi, la preventiva verifica di effettività delle funzioni attivate dall’unione per la prima volta nell’anno 2019. Nello stesso anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, sono considerate ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 90, comma 6, anche le funzioni considerate nel procedimento dell’anno 2018.
”.
3. Dopo il comma 7 octies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
7 novies. Fino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 87, comma 8, come modificato dalla legge regionale 26 luglio, n. 2019, n. 49 (Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 ), si applica il regolamento vigente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.