Menù di navigazione

Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

Art. 12
Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi. Sostituzione dell’articolo 91 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 91 Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi
1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), è soggetto a verifica di effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 90 per la concessione dei contributi, l’esito positivo della verifica di effettività dell’esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fino a che non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l’esito negativo di una nuova verifica di effettività.
2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione individua a tal fine, per ogni funzione di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio.
3. Le verifiche sono effettuate:
a) d’ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell’anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell’anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell’anno precedente, a condizione che l’unione richieda la verifica, entro e non oltre, il 1° marzo dell’anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b);
b) su richiesta dell’unione di comuni interessata, da presentare alla struttura regionale competente entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, al fine di accertare, per la successiva concessione dei contributi, lo svolgimento effettivo:
1) di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo;
2) di funzioni attivate per la prima volta entro il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, anche da unioni di nuova costituzione.
4. Le verifiche si svolgono in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Non si procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase è stata accertata una pluralità di atti associativi per la medesima funzione. Nuove funzioni attivate dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica.
5. Nel corso delle verifiche biennali di cui al comma 3, lettera a):
a) sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, risultano esercitate dall’unione;
b) se, a esito della verifica iniziale di cui alla lettera a), talune funzioni non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione deve dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell’effettività; l’unione può, prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni;
c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate a esito della seconda fase della verifica sono tutte rilevanti ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera b); tra di esse, sono rilevanti ai fini del contributo di cui all’articolo 90, comma 6, dell’anno in corso le sole funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo.
6. Nel corso delle verifiche di cui al comma 3, lettera b):
a) sono prese in considerazione le sole funzioni che risultano attivate alla data del 1° marzo dell’anno della verifica;
b) se, a esito della verifica iniziale, le funzioni di cui alla lettera a) non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione può dimostrare di aver svolto le attività
necessarie per il raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni medesime. Se anche detta verifica di effettività non ha esito positivo, la funzione non può essere considerata per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90 nell’anno della verifica.
7. L’esercizio effettivo delle funzioni che l’unione esercita per conto dei comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all’articolo 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, è accertato d’ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), o nel corso della verifica a richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione coincide con quella oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera. La verifica è altresì effettuata su richiesta del comune o dell’unione interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo dell’anno di concessione del contributo dell’articolo 82, quando si tratta di accertare l’effettività dell’esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo.
8. La struttura regionale competente comunica all’unione di comuni gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento.
9. Se, a conclusione della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), risulta che l’unione di comuni non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni previsto dall’articolo 90, comma 1, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, sono revocati. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi del medesimo articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9.
10. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per l’invio di eventuali elementi integrativi sull’effettività dell’esercizio associato. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l’effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.
11. La Giunta regionale può disporre una verifica di effettività in via straordinaria a seguito di sentenza, ancorché non definitiva, emessa nell’ambito di un giudizio amministrativo o contabile o a seguito di altre pronunce della Corte dei conti, che siano state segnalate alla Regione e da cui possano desumersi elementi di mancato esercizio della funzione. Dell’eventuale esito negativo della verifica si tiene conto ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 90.
12. L’unione di comuni a cui non sono stati concessi i contributi per mancanza del requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), può essere riammessa ai contributi solo a seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3.
13. Salvo quanto previsto all’articolo 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati d’ufficio, nella medesima misura stabilita dal comma 9 del presente articolo, se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell’unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte dell’unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l’attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento e, in assenza, in proporzione alla popolazione come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare gli atti adottati dall’unione e dai comuni volti a dimostrare che il procedimento di scioglimento dell’unione si è concluso negativamente.
14. Si provvede alla revoca dei contributi nei soli casi tassativi previsti dal presente articolo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.