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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

Art. 10
Fondo regionale per la montagna. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 68/2011
1. Al comma 3 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 dopo le parole: “
sostenere finanziariamente
” sono inserite le seguenti: “
, anche in relazione alla strategia per le aree interne,
”.
2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “
Il finanziamento del fondo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto.
”.
3. Il comma 8 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce, tenuto conto di quanto disposto al comma 9, i criteri di valutazione degli interventi proposti, fissa le modalità di individuazione di specifiche materie o
ambiti di intervento cui, eventualmente, vincolare i contenuti delle proposte progettuali nonché le modalità per determinare gli ulteriori criteri relativi alle materie e agli ambiti suddetti. Il regolamento stabilisce, inoltre, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, e le procedure di revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate.
”.
4. Al comma 9 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 le parole: “
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 tengono conto
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al comma 4 tengono conto, tra l’altro,
”;
5. Dopo il comma 9 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
9 bis. Le risorse di cui al comma 9 sono oggetto:
a) di revoca per intero:
1) qualora non vengano rispettati i tempi di realizzazione dell’intervento finanziato salvo eventuali deroghe, legate a eventi straordinari non imputabili al soggetto che realizza gli interventi, definite nel regolamento;
2) a causa del mancato adempimento dell’obbligo di monitoraggio periodico.
b) di revoca parziale:
1) se la quota di cofinanziamento regionale risulta, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al limite del 90 per cento previsto al comma 6;
2) se le risorse regionali utilizzate per la realizzazione del progetto risultano inferiori a quanto già erogato a titolo di acconto.
”.
6. Al comma 10 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 dopo le parole: “
ai sensi del presente articolo
” sono inserite le seguenti: “
, nonché in materia di aiuti di Stato
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.