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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 48

Interventi straordinari per l’anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco);


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale intende proseguire, anche nell’anno 2019, gli interventi a favore delle associazioni pro loco già avviati con la l.r. 52/2018 , in considerazione del positivo riscontro registrato nella promozione delle realtà territoriali regionali da parte delle associazioni pro loco beneficiarie dei contributi previsti da tale legge;


2. L’efficacia, sotto il profilo della semplificazione del procedimento, della procedura automatica prevista dalla l.r. 52/2018 induce a confermare anche per l’anno 2019 la scelta di tale procedura;


3. La ristrettezza dei tempi tecnici per l’espletamento delle procedure di attuazione della legge rende opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Contributi per l’anno 2019. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 52/2018
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco), è inserito il seguente:
Art. 2 bis - Contributi per l’anno 2019
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi “una tantum” sull’esercizio finanziario 2019, sino all’importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore della associazioni pro loco operanti alla data della entrata in vigore della presente legge anche per l’anno 2019.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 2 e 3, e dell’articolo 2, secondo i termini di seguito indicati:
a) l’anno di cui all’articolo 1, comma 2, è il 2019;
b) il termine di cui all’articolo 2, comma 1, è il 31 dicembre 2019;
c) il termine di cui all’articolo 2, comma 2, è il 31 dicembre 2020.
”.
Art. 2
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 52/2018
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente:
1 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 2 bis, pari ad euro 350.000,00, imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.