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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 48

Interventi straordinari per l’anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

Art. 1
Contributi per l’anno 2019. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 52/2018
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco), è inserito il seguente:
Art. 2 bis - Contributi per l’anno 2019
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi “una tantum” sull’esercizio finanziario 2019, sino all’importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore della associazioni pro loco operanti alla data della entrata in vigore della presente legge anche per l’anno 2019.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 2 e 3, e dell’articolo 2, secondo i termini di seguito indicati:
a) l’anno di cui all’articolo 1, comma 2, è il 2019;
b) il termine di cui all’articolo 2, comma 1, è il 31 dicembre 2019;
c) il termine di cui all’articolo 2, comma 2, è il 31 dicembre 2020.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.