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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 47

I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana. Modifiche alla l.r. 10/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10 (I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 della l.r. 10/2019 rinviano ad atti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’indicazione agli uffici degli indirizzi, rispettivamente, per la predisposizione del programma celebrativo della ricorrenza della nascita di Napoleone Bonaparte e per l’emanazione di un bando di erogazione di contributi agli enti locali che si facciano promotori d’iniziative volte alla celebrazione della figura di Cosimo I de’ Medici, primo Granduca di Toscana;


2. Con la deliberazione 25 giugno 2019, n. 60, l’Ufficio di Presidenza ha dettato gli indirizzi di cui al punto 1, dando inoltre indicazione per l’ampliamento della platea dei beneficiari di cui all’articolo 4 della l.r. 10/2019 , anche alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro promotrici di iniziative e per la possibilità di adesione alla realizzazione di rilevanti progetti celebrativi anche in collaborazione con istituzioni statali nel quadro delle iniziative relative alla figura di Cosimo I de’ Medici;


3. In tale ampliato contesto d’intervento, verificata la disponibilità di risorse, si è ritenuto di procedere allo stanziamento di ulteriori euro 20.000,00 ad integrazione dell’originario stanziamento di euro 50.000,00 previsto per le celebrazioni della figura di Napoleone Bonaparte, e di ulteriori euro 50.000,00 ad integrazione dell’originario stanziamento di euro 80.000,00 previsto per le celebrazioni di Cosimo I de’ Medici, dei quali, euro 15.000,00 da destinarsi all’adesione ai progetti rilevanti in collaborazione con istituzioni statali;


4. Verificata la disponibilità di ulteriori risorse appare opportuno destinare un’integrazione di euro 50.000,00 all’originario stanziamento di euro 65.000,00 anche per la celebrazione delle numerose ricorrenze correlate a personalità illustri della Toscana, aggiuntiva rispetto a quelle degli articoli 2, 3 e 4, della l.r. 10/2019 .

Conseguentemente, le originarie previsioni di spesa una tantum sull’esercizio 2019 di euro 245.000,00 per spese correnti ed euro 30.000,00 per spese in conto capitale, sono incrementate, per la sola annualità 2019, di euro 120.000,00 per la parte corrente;


5. Data la ristrettezza dei tempi a disposizione per l’espletamento delle procedure di avvio delle selezioni per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 4 della l.r. 10/2019 e per gli ulteriori provvedimenti attuativi delle disposizioni delle l.r. 10/2019 , si ritiene necessario che la presente legge regionale entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge:


Art. 1
Duecentocinquantesimo della nascita di Napoleone Bonaparte. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 10/2019
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10 (I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana), le parole: “
euro 50.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 70.000,00
”.
Art. 2
Cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 10/2019
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2019 , è sostituito dal seguente:
1. Nel cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, fornisce indirizzi per l’erogazione dei contributi agli enti locali e alle istituzioni sociali private senza finalità di lucro della Toscana, da effettuarsi tramite la predisposizione di bandi, o per l’adesione a rilevanti progetti da realizzarsi anche in collaborazione con istituzioni statali.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 10/2019 è sostituito dal seguente:
2. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato l’importo complessivo di euro 130.000,00 di cui euro 115.000,00 da erogarsi ad enti locali e istituzioni sociali private senza finalità di lucro della Toscana tramite la predisposizione di bandi, ed euro 15.000,00 da erogarsi per l’adesione a rilevanti progetti celebrativi da realizzare anche in collaborazione con istituzioni statali.
”.
Art. 3
Personalità ed istituzioni storiche della Toscana celebrate dal Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 10/2019 le parole: “
euro 65.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 115.000,00
”.
Art. 4
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 10/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 10/2019 è sostituito dal seguente:
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6, imputabili alla sola annualità 2019 per l’importo complessivo di euro 395.000,00, si fa fronte con i seguenti stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021:
a) per euro 245.000,00 di cui alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
b) per euro 30.000,00 di cui alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
c) per euro 120.000,00, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”
.”
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.