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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 45

Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 2, 3, 10 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3 e l’articolo 4, comma 1, lettera t), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);


Visto il Sito esternodecreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 1 dicembre 2018 n. 132 ;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Le nuove disposizioni in materia di immigrazione, introdotte dal Sito esternod.l. 113/2018 convertito dalla Sito esternol. 132/2018 , rendono necessaria la revisione delle norme regionali che disciplinano gli interventi per gli stranieri che si trovano sul territorio regionale, per riaffermare la necessaria tutela dei bisogni essenziali di tutte le persone;


2. In particolare, la revisione riguarda alcune norme della l.r. 41/2005 relativa al sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e alcune norme della l.r. 29/2009 relativa all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela dei cittadini stranieri in Toscana;


3. In coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, già con la sentenza 269/2010 ha ritenuto legittime le previsioni della l.r. 29/2009 in quanto volte a tutelare i diritti inviolabili di ogni persona umana, la Regione riconosce e promuove i diritti elementari di tutte le persone che, trovandosi in condizioni di estremo bisogno, devono avere accesso alle cure mediche essenziali, all'alimentazione, a una dimora temporanea, all’istruzione ed ai servizi sociali, e supporta, in continuità con gli interventi già assicurati dal sistema regionale di accoglienza e integrazione, tutti gli enti e le associazioni che operano in tale direzione;


4. Le azioni regionali orientate al superamento del disagio sociale perseguono, altresì, l’obiettivo di garantire al meglio la sicurezza della comunità che può essere messa a rischio dalla precarietà delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazione di emarginazione;


5. La garanzia dei bisogni essenziali si riconnette alla tutela della dignità della persona umana, nucleo essenziale di uguaglianza e non discriminazione, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 3 della Costituzione e, in questo quadro costituzionale, la Regione esercita proprie potestà legislative, concorrenti e residuali, in materia di tutela della salute, assistenza sociale, istruzione e formazione professionale;


6. Attualmente gli interventi regionali per gli stranieri presenti in Toscana, previsti dalle vigenti leggi regionali, garantiscono un sistema di accoglienza di qualità finalizzato all'integrazione e alla coesione sociale sul territorio, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali;


7. La Regione, nella revisione della normativa regionale vigente rispetto alle nuove disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale e immigrazione, ribadisce la volontà di assicurare a tutti gli stranieri presenti nel territorio toscano, a prescindere dal titolo di soggiorno, le prestazioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali;


8. Nelle more della regolarizzazione della presenza degli stranieri sul territorio regionale, secondo il nuovo regime di cui al Sito esternod.l.113/2018 , convertito dalla Sito esternol. 132/2018 , anche al fine di evitare situazioni di disagio alla quiete e all'ordine pubblico derivanti dalla difficoltà di sistemazione delle numerose persone che già si ritrovano e si ritroveranno, anche per lungo tempo, fuori dal sistema dell'accoglienza, risulta urgente garantire loro la continuità degli interventi di cura, socio assistenziali, di istruzione per i minori e di inclusione sociale;


9. Nella l.r. 41/2005 si rende pertanto necessario modificare l'articolo 5 (Diritto agli interventi e ai servizi), eliminando il riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, abolito, sostituendolo con le nuove tipologie introdotte, riaffermando nel contempo, per tutte le persone dimoranti in Toscana, compresi gli stranieri non in regola, il diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona;


10. Nella l.r. 29/2009 si rende necessario modificare l'articolo 6 (Disposizioni sull'accoglienza, integrazione partecipe e tutela degli stranieri in Toscana), specificando le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di istruzione e cura che sono comunque garantiti agli stranieri, anche privi del permesso di soggiorno e, inoltre, prevedendo il sostegno di iniziative per l'integrazione di chi è in regola con le disposizioni statali in materia di immigrazione;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.