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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 45

Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 4
Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.