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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 45

Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

CAPO II
Art. 2
Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2005
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituita dalla seguente :
b) stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all'
Sito esternoarticolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); per cure mediche nonché con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, 20 bis, 22, comma 12 quater, 41 e 42 bis
Sito esternodel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all'
Sito esternoarticolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47
(Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati)
.
2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione hanno diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali.
”.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
4 bis. A tutte le persone di cui al comma 4 è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali essenziali previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.