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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 45

Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Tutela dei bisogni essenziali della persona umana
1. La Regione sostiene un progetto di società civile che esclude l'abbandono e l'emarginazione di chi, anche straniero, dimora in Toscana ed è privo di mezzi di sostentamento.
2. La Regione riconosce il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale diritto fondamentale della persona, anche straniera, e garantisce, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), il diritto alle cure essenziali, alla dimora temporanea in condizione di sicurezza, ad una adeguata alimentazione e all'istruzione come elementi fondamentali per l'integrazione umana e sociale.
3. Le azioni per garantire le prestazioni essenziali di cui al comma 2 sono poste in essere attraverso interventi previsti dalla programmazione integrata socio-sanitaria realizzati direttamente dalla Regione o tramite il sostegno di proposte e progetti promossi, in coerenza con la presente legge, dalle istituzioni locali, dalle associazioni di volontariato e altri enti del terzo settore, nonché da privati cittadini.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.