Menù di navigazione

Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

TITOLO II
Ordinamento del consorzio
CAPO I
Natura giuridica e funzioni
Art. 3
Natura giuridica
1. Il consorzio è ente pubblico economico ai sensi dell’Sito esternoarticolo 36 della l. 317/1991 , ha autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.
Art. 4
Costituzione e partecipazione
1. Il consorzio è costituito dalla Regione Toscana, dal Comune di Massa, dal Comune di Carrara, dalla Provincia di Massa-Carrara e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest.
2. Al consorzio può aderire l’Autorità di sistema portuale del mare Ligure orientale, previa intesa con lo stesso.
3. Al consorzio possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.
4. Lo statuto del consorzio definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati. Alla Regione è attribuito il cinquanta per cento più uno dei diritti di voto.
Art. 5
Funzioni
1. In coerenza con la programmazione regionale e nell'ambito del territorio di competenza costituito dalle aree industriali situate nei territori dei Comuni di Massa e di Carrara, il consorzio promuove azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle aree di competenza stabilite dal presente comma, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.
2. Il consorzio provvede in particolare a:
a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di nuove aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;
b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
c) favorire l’insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;
d) realizzare e gestire attività strumentali all’insediamento di attività produttive;
e) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell’area di competenza del consorzio come definita al comma 1.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze il consorzio può proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti e stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici.
4. Il consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona di competenza.
CAPO II
Organi
Art. 6
Organi
1. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea;
b) l'amministratore unico con funzioni di direzione del consorzio;
c) il revisore contabile unico;
d) il comitato d’area.
2. La designazione dell’amministratore unico con funzioni di direzione e la nomina del revisore contabile unico e del comitato d’area sono effettuate ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
Art. 7
Assemblea
1. L'assemblea del consorzio è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti consorziati.
2. La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.
3. Spetta all’assemblea:
a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
b) approvare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;
c) approvare il programma annuale delle attività del consorzio e le sue modifiche;
d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
f) approvare la dotazione organica del consorzio;
g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
l) nominare l’amministratore unico;
h) deliberare la partecipazione del consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio.
i) determinare l’entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati di cui all’articolo 15;
j) determinare il trattamento economico dell’amministratore unico di cui all’articolo 8, comma 5.
4. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell’assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto.
5. La partecipazione all’assemblea è a titolo gratuito.
6. L’esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a).
7. L’assemblea elegge al proprio interno il presidente.
Art. 8
Amministratore unico
1. L'amministratore unico è nominato dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi su designazione del Presidente della Giunta regionale tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'amministratore ha la rappresentanza del consorzio, svolge le funzioni di direttore, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esegue le deliberazioni dell'assemblea e svolge le funzioni ad egli attribuite dallo statuto. A tali fini egli adotta i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'amministratore unico provvede in particolare a:
a) predisporre il programma di attività, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
b) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;
c) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell’assemblea.
4. L'amministratore unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato.
5. Il trattamento economico annuo omniconprensivo spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo dell’ottanta per cento di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di settore complesso ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
6. L'incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della Giunta regionale; ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio del consorzio.
7. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione Toscana o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dal consorzio comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto al consorzio che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
8. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al consorzio il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il consorzio provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti su tale differenza.
9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.
Art. 9
Revisore contabile unico
1. Il revisore contabile è individuato tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la 84/253/CEE), ed è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il revisore contabile resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il revisore contabile verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:
a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispone le relazioni e i pareri di accompagnamento;
b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.
4. Il revisore contabile vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.
5. La relazione con la quale il revisore contabile esprime il parere sul bilancio preventivo del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.
6. Il revisore contabile esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 39/2010 .
7. Il revisore contabile può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
Art. 10
Indennità del revisore contabile unico
1. Al revisore contabile unico spetta un'indennità annua pari al tre per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
2. L’indennità di cui al comma 1 è posta a carico del bilancio del consorzio.
Art. 11
Decadenza e revoca
1. In caso di revoca dell’amministratore unico, l’assemblea provvede alla nomina del nuovo amministratore entro il termine di novanta giorni e con le modalità di cui all’articolo 8, comma 1.
2. L’assemblea revoca la nomina dell’amministratore unico, oltre che nei casi previsti dalla l.r. 5/2008 , anche per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento degli obiettivi previsti dal programma delle attività.
3. Qualora l’assemblea non provveda alla revoca della nomina nei casi di cui al comma 2 vi provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. A seguito della revoca della nomina il contratto dell’amministratore è risolto anticipatamente.
5. Il Consiglio regionale revoca l'incarico conferito al revisore contabile con le stesse modalità della nomina, allorché sopraggiungano cause di decadenza oppure di incompatibilità non eliminabili e provvede alla nomina del nuovo revisore.
Art. 12
Comitato d’area
1. E’ costituito un comitato d’area composto da:
a) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara;
b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio del consorzio.
2. Le modalità di designazione dei componenti del comitato d’area sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. I componenti del comitato d’area sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il comitato d’area è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.
5. Il comitato d’area svolge funzioni consultive sui documenti programmatici, nonché su qualunque altro argomento per il quale l’amministratore unico ritenga di doverlo acquisire.
6. Il comitato d’area può formulare proposte per la programmazione dell’attività del consorzio.
7. Il comitato d’area si riunisce presso la sede del consorzio almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente della Giunta regionale ne effettua la convocazione su proposta dell’amministratore unico, oppure se ne fanno richiesta scritta almeno due terzi dei componenti il comitato stesso.
8. Alle sedute del comitato d’area partecipano i rappresentanti dei soggetti consorziati.
9. La partecipazione al comitato d’area è a titolo gratuito.
CAPO III
Funzionamento
Art. 13
Statuto
1. Lo statuto del consorzio stabilisce principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio medesimo ed in particolare:
a) definisce le attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;
b) individua le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e ne disciplina il funzionamento;
c) definisce le modalità per l’esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di associato, nonché i criteri per procedere ad un’esclusione;
d) definisce le norme relative all'ordinamento del personale;
e) definisce i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, e le modalità di voto in assemblea;
f) disciplina le fattispecie di inadempimento dei soggetti consorziati e delle impresa operanti nel perimetro del consorzio rispetto agli obblighi di cui all’articolo 15, comma 1.
2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 14
Programmazione dell'attività
1. L’amministratore unico predispone annualmente il programma delle attività del consorzio ed il bilancio di previsione. Il programma ed il bilancio hanno proiezione triennale e sono trasmessi alla Giunta regionale entro cinque giorni, unitamente al parere del revisore contabile.
2. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento, dando conseguentemente indirizzi al rappresentante regionale in assemblea. La Giunta regionale può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa.
3. L’assemblea, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva i documenti di cui al comma 1.
Art. 15
Risorse economiche
1. Il consorzio provvede alle proprie spese con:
a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;
b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;
c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un’unità locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 8 agosto 1995, n. 341 ;
d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
e) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile.
2. Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto.
3. I contributi sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.
Art. 16
Personale
1. La dotazione organica del consorzio è approvata dall'assemblea su proposta dell'amministratore nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e trasmesse alla Giunta regionale.
2. Il consorzio, con proprio regolamento approvato nel rispetto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'Sito esternoarticolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), individua i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale.
3. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con i contributi annui di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a).
Art. 17
Vigilanza e controllo
1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione del consorzio e in particolare sul bilancio di esercizio.
2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza della Regione, che la esercita secondo le modalità previste dalla presente legge per il tramite del revisore contabile, nonché delle competenti strutture regionali individuate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Allo scopo di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, il consorzio trasmette alle strutture di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività.
4. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:
a) chiedere al revisore contabile informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;
b) provvedere, previa diffida agli organi del consorzio e mediante la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.
5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, decreta lo scioglimento degli organi del consorzio, ad eccezione del revisore contabile, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario, nelle seguenti ipotesi:
a) accertate violazioni di legge che pregiudichino la funzionalità del consorzio o il suo equilibrio economico finanziario;
b) persistenti inadempienze relative ad atti dovuti oppure mancato perseguimento delle finalità istituzionali;
c) accertata impossibilità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 6, ovvero conflitto tra i medesimi organi;
d) persistenti e gravi irregolarità nella gestione, oppure risultati particolarmente negativi della gestione medesima;
e) inosservanza delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione, oppure mancata approvazione del bilancio di esercizio, oppure gravi violazioni nella gestione economico-finanziaria che comportino costi o impegni di spesa eccedenti i ricavi e le entrate.
Art. 18
Sede
1. Il consorzio ha sede presso gli uffici della Società Sviluppo Toscana S.p.A. ubicati nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.