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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

CAPO II
Organi
Art. 6
Organi
1. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea;
b) l'amministratore unico con funzioni di direzione del consorzio;
c) il revisore contabile unico;
d) il comitato d’area.
2. La designazione dell’amministratore unico con funzioni di direzione e la nomina del revisore contabile unico e del comitato d’area sono effettuate ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
Art. 7
Assemblea
1. L'assemblea del consorzio è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti consorziati.
2. La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.
3. Spetta all’assemblea:
a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
b) approvare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;
c) approvare il programma annuale delle attività del consorzio e le sue modifiche;
d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
f) approvare la dotazione organica del consorzio;
g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
l) nominare l’amministratore unico;
h) deliberare la partecipazione del consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio.
i) determinare l’entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati di cui all’articolo 15;
j) determinare il trattamento economico dell’amministratore unico di cui all’articolo 8, comma 5.
4. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell’assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto.
5. La partecipazione all’assemblea è a titolo gratuito.
6. L’esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a).
7. L’assemblea elegge al proprio interno il presidente.
Art. 8
Amministratore unico
1. L'amministratore unico è nominato dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi su designazione del Presidente della Giunta regionale tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'amministratore ha la rappresentanza del consorzio, svolge le funzioni di direttore, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esegue le deliberazioni dell'assemblea e svolge le funzioni ad egli attribuite dallo statuto. A tali fini egli adotta i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'amministratore unico provvede in particolare a:
a) predisporre il programma di attività, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
b) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;
c) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell’assemblea.
4. L'amministratore unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato.
5. Il trattamento economico annuo omniconprensivo spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo dell’ottanta per cento di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di settore complesso ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
6. L'incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della Giunta regionale; ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio del consorzio.
7. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione Toscana o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dal consorzio comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto al consorzio che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
8. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al consorzio il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il consorzio provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti su tale differenza.
9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.
Art. 9
Revisore contabile unico
1. Il revisore contabile è individuato tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la 84/253/CEE), ed è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il revisore contabile resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il revisore contabile verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:
a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispone le relazioni e i pareri di accompagnamento;
b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.
4. Il revisore contabile vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.
5. La relazione con la quale il revisore contabile esprime il parere sul bilancio preventivo del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.
6. Il revisore contabile esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 39/2010 .
7. Il revisore contabile può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
Art. 10
Indennità del revisore contabile unico
1. Al revisore contabile unico spetta un'indennità annua pari al tre per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
2. L’indennità di cui al comma 1 è posta a carico del bilancio del consorzio.
Art. 11
Decadenza e revoca
1. In caso di revoca dell’amministratore unico, l’assemblea provvede alla nomina del nuovo amministratore entro il termine di novanta giorni e con le modalità di cui all’articolo 8, comma 1.
2. L’assemblea revoca la nomina dell’amministratore unico, oltre che nei casi previsti dalla l.r. 5/2008 , anche per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento degli obiettivi previsti dal programma delle attività.
3. Qualora l’assemblea non provveda alla revoca della nomina nei casi di cui al comma 2 vi provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. A seguito della revoca della nomina il contratto dell’amministratore è risolto anticipatamente.
5. Il Consiglio regionale revoca l'incarico conferito al revisore contabile con le stesse modalità della nomina, allorché sopraggiungano cause di decadenza oppure di incompatibilità non eliminabili e provvede alla nomina del nuovo revisore.
Art. 12
Comitato d’area
1. E’ costituito un comitato d’area composto da:
a) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara;
b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio del consorzio.
2. Le modalità di designazione dei componenti del comitato d’area sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. I componenti del comitato d’area sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il comitato d’area è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.
5. Il comitato d’area svolge funzioni consultive sui documenti programmatici, nonché su qualunque altro argomento per il quale l’amministratore unico ritenga di doverlo acquisire.
6. Il comitato d’area può formulare proposte per la programmazione dell’attività del consorzio.
7. Il comitato d’area si riunisce presso la sede del consorzio almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente della Giunta regionale ne effettua la convocazione su proposta dell’amministratore unico, oppure se ne fanno richiesta scritta almeno due terzi dei componenti il comitato stesso.
8. Alle sedute del comitato d’area partecipano i rappresentanti dei soggetti consorziati.
9. La partecipazione al comitato d’area è a titolo gratuito.

Note del Redattore:

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1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.