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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

Art. 8
Amministratore unico
1. L'amministratore unico è nominato dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi su designazione del Presidente della Giunta regionale tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'amministratore ha la rappresentanza del consorzio, svolge le funzioni di direttore, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esegue le deliberazioni dell'assemblea e svolge le funzioni ad egli attribuite dallo statuto. A tali fini egli adotta i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'amministratore unico provvede in particolare a:
a) predisporre il programma di attività, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
b) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;
c) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell’assemblea.
4. L'amministratore unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato.
5. Il trattamento economico annuo omniconprensivo spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo dell’ottanta per cento di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di settore complesso ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
6. L'incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della Giunta regionale; ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio del consorzio.
7. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione Toscana o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dal consorzio comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto al consorzio che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
8. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al consorzio il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il consorzio provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti su tale differenza.
9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

Note del Redattore:

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1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.