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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

Art. 24
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede, in funzione delle finalità perseguite nell’interesse pubblico dal consorzio, alla verifica dell’imparzialità delle scelte e della corretta gestione delle risorse a tali scopi indirizzate.
2. A tal fine, entro due anni dell’entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare una relazione che illustra le misure adottate ed i loro risultati, in particolare:
a) l’impiego delle aree industriali e dell’eventuale dotazione immobiliare del consorzio, specificando le modalità di gestione delle stesse, nonché le eventuali proposte espropriative avanzate agli enti competenti;
b) il numero di imprese localizzate nell’ambito del territorio di competenza del consorzio, il loro fatturato ed il numero di addetti;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
3. A cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare i risultati di una indagine sulla tipologia, la quantità ed il costo dei servizi forniti dal consorzio, con il relativo grado di soddisfazione espresso dalle imprese che ne usufruiscono.

Note del Redattore:

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1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.