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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

Art. 15
Risorse economiche
1. Il consorzio provvede alle proprie spese con:
a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;
b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;
c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un’unità locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 8 agosto 1995, n. 341 ;
d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
e) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile.
2. Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto.
3. I contributi sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

Note del Redattore:

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1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.