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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 18 giugno 2019, n. 34 (Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 luglio 2019;


Considerato quanto segue:


1. È opportuno modificare la disciplina delle verifiche di effettività delle funzioni esercitate dalle unioni di comuni, ampliandone la portata ed estendendo i casi nei quali essa è rilevante per la concessione dei contributi;


2. È opportuno modificare la disciplina della concessione dei contributi alle unioni di comuni prevedendo, fermo restando l’ampliamento dei casi di verifica di effettività, specifiche premialità in favore delle unioni di comuni che esercitano un maggior numero di funzioni rilevanti e la definizione di nuovi indicatori di efficienza delle unioni; in tale contesto, appare altresì opportuno ampliare le possibilità di intervento delle unioni nella promozione dei servizi di prossimità;


3. È necessario, relativamente al fondo regionale per la montagna, fare riferimento alla strategia per le aree interne di cui:


a) all’accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014 – 2020 approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 dalla Commissione europea del 29 ottobre 2014, e modificato con decisione di esecuzione C(2018) 598 della Commissione europea dell’8 febbraio 2018, che prevede tra le strategie orizzontali quella denominata “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” con l’obiettivo ultimo dell’inversione e del miglioramento delle tendenze demografiche: riduzione dell’emigrazione da queste aree, attrazione di nuovi residenti, ripresa delle nascite;


b) alla deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’allegato 1a alla deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR”) con la quale si è ritenuto necessario rafforzare, già a partire dal 2019, la concentrazione di interventi e di risorse in tutti i comuni che hanno risposto alla manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dell’area progetto per la sperimentazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.


4. È necessario modificare l’allegato A della l.r. 68/2011 , per rendere coerenti gli ambiti di dimensione territoriale adeguata alle nuove zone distretto, prevedendo la possibilità che la Giunta regionale, su richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni, possa anche unificare gli ambiti, e modificare l’allegato B della legge medesima, ampliando le possibilità di aggiornamento dell’elenco dei comuni montani, in particolare a seguito di fusione o incorporazione di comuni o di modifica di confini o di denominazione dei comuni montani;


5. È necessario, per effetto del riordino delle funzioni di cui alla l.r. 22/2015 , aggiornare la disciplina delle risorse destinate alle unioni operanti nel territorio delle ex comunità montane, distinguendo le risorse attribuibili a titolo di contributo per le spese di funzionamento degli enti da quelle attribuibili a titolo di svolgimento delle funzioni di forestazione; in tale contesto, è necessario anche indicare in allegato alla l.r. 68/2011 le unioni interessate a dette misure e, per i contributi per le spese di funzionamento, le quote a esse spettanti;


6. È necessario introdurre nell’ordinamento una specifica disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo della Regione, quando questo è volto, come nel caso dell’Sito esternoarticolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”, a norma dell’Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), a garantire l’adempimento di obblighi di pubblicazione di atti o modulistica sui siti istituzionali degli enti locali;


7. È opportuno ridefinire il contenuto delle relazioni della Giunta regionale al Consiglio regionale su aspetti rilevanti di attuazione della l.r. 68/2011 , al fine di evidenziare compiutamente i provvedimenti adottati e le politiche regionali svolte in favore dell’associazionismo e dei piccoli comuni;


8. In occasione delle modifiche alla l.r. 68/2011 , è opportuno confermare espressamente la potestà riconosciuta dallo Statuto alla Giunta regionale, ai comuni e agli elettori, di presentare proposte di legge di fusione di comuni, al fine di evidenziare che quanto previsto dall’articolo 62 della legge medesima costituisce solo una esplicazione della potestà della Giunta regionale;


9. In relazione alle modifiche che si apportano alla disciplina della concessione delle risorse per l’esercizio, da parte delle unioni, delle funzioni di forestazione, è necessario riallineare la connessa disciplina prevista dalla l.r. 22/2015 ;


10. In relazione alle modifiche che si apportano alla disciplina della concessione dei contributi alle unioni per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011 , è opportuno prevedere infine, in norma transitoria, i casi di esclusione delle verifiche di effettività per l’anno 2019.


11. Al fine di consentire l’immediato esercizio delle funzioni la cui disciplina è oggetto delle presenti modifiche, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
Art. 1
Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/2011
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole: “
il certificato al bilancio di previsione e il certificato di conto di bilancio approvati annualmente, nonché,
” sono soppresse.
2. Le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 , sono abrogate.
4. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 le parole: “
possono altresì essere modificati
” sono sostituite dalle seguenti: “
sono stabiliti
”.
Art. 2
Unioni di comuni deficitarie. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 68/2011 le parole: “
, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Parte seconda, titolo VIII, capo I, del TUEL,
” sono soppresse.
Art. 3
Conferenza permanente delle unioni di comuni. Inserimento dell’articolo 52 bis nella l.r. 68/2011
1. Dopo l’articolo 52 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
Art. 52 bis Conferenza permanente delle unioni di comuni
1. Al fine di monitorare gli effetti che derivano dall'esercizio associato, da parte delle unioni di comuni, delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), nei diversi settori amministrativi di competenza regionale, nonché il concreto impatto del processo associativo sui comuni, sui cittadini e sulle imprese, è istituita la Conferenza permanente delle unioni di comuni, di seguito denominata “Conferenza”, cui partecipano il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato, che la presiedono, i presidenti delle unioni di comuni e il presidente di ANCI Toscana. La partecipazione ai lavori della Conferenza non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
2. La Conferenza si riunisce di norma annualmente, al fine di esaminare il consolidamento e lo sviluppo del processo associativo dei comuni mediante le unioni di comuni.
”.
Art. 4
Unificazione di ambiti territoriali adeguati. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 68/2011
1. Il comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale può, con deliberazione, unificare due o più ambiti dell’allegato A, previa richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni compresi nei singoli ambiti oggetto di modifica.
”.
Art. 5
Fusione di comuni. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 68/2011
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “
Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi eventualmente svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti. La Giunta regionale valuta la proposta formulata dai comuni e, se ritiene di accoglierla, presenta la proposta di legge di fusione, dando conto nella deliberazione di approvazione se sul testo è stato acquisito l’avviso favorevole dei sindaci, compresa l’eventuale denominazione difforme da quella proposta.
”.
3. Al comma 4 bis dell’articolo 62 della l.r. 68/2011 le parole: “
articolo 28
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 14
”.
Art. 6
Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. Modifiche dell’articolo 82 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 , è inserito il seguente:
6 bis. L’esercizio delle funzioni associate di cui al comma 1, è soggetto a verifica solo nei casi previsti dall’articolo 91, comma 7, nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Se è stato accertato che una funzione non è effettivamente svolta, detta funzione può essere nuovamente considerata per il contributo di cui al presente articolo solo a seguito di nuova verifica con esito positivo. Nuove funzioni attivate entro l’avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, possono comunque essere considerate sulla base dello statuto vigente dell’unione, fermi restando gli effetti delle verifiche successive.
”.
Art. 7
Comuni montani e territori montani e insulari. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della l.r. 68/2011 , è inserito il seguente:
4 bis 1. Il comma 4 bis si applica fino alla data di entrata in vigore del presente comma, a partire da tale data, l’allegato B può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:
a) quando, al 31 dicembre, l’ultimo dato disponibile della popolazione del comune, il cui territorio è classificato in parte montano, risulta inferiore alla popolazione montana di cui all’allegato B;
b) quando l’unione di comuni o i singoli comuni interessati, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono, entro il 31 gennaio, i dati della popolazione montana e questa presenta un incremento, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento;
c) quando i singoli comuni, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono i dati della popolazione montana dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del censimento della popolazione;
d) quando le leggi regionali hanno istituito nuovi comuni, compresi i casi di fusione o di incorporazione, o hanno modificato confini o denominazioni che coinvolgono comuni il cui territorio è classificato totalmente o in parte montano.
”.
Art. 8
Benefici previsti per i territori montani. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 68/2011
1. Il comma 3 dell’articolo 84 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
3. È confermata l’agevolazione delle aliquote IRAP prevista dall’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”).
”.
Art. 9
Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. Modifiche all’articolo 85 della l.r. 68/2011
1. Al comma 5 dell’articolo 85 della l.r. 68/2011 , le parole: “
rilevo ambito
” sono sostituite dalle seguenti: “
rilievo ambiti
”.
Art. 10
Fondo regionale per la montagna. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 68/2011
1. Al comma 3 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 dopo le parole: “
sostenere finanziariamente
” sono inserite le seguenti: “
, anche in relazione alla strategia per le aree interne,
”.
2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “
Il finanziamento del fondo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto.
”.
3. Il comma 8 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce, tenuto conto di quanto disposto al comma 9, i criteri di valutazione degli interventi proposti, fissa le modalità di individuazione di specifiche materie o
ambiti di intervento cui, eventualmente, vincolare i contenuti delle proposte progettuali nonché le modalità per determinare gli ulteriori criteri relativi alle materie e agli ambiti suddetti. Il regolamento stabilisce, inoltre, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, e le procedure di revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate.
”.
4. Al comma 9 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 le parole: “
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 tengono conto
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al comma 4 tengono conto, tra l’altro,
”;
5. Dopo il comma 9 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
9 bis. Le risorse di cui al comma 9 sono oggetto:
a) di revoca per intero:
1) qualora non vengano rispettati i tempi di realizzazione dell’intervento finanziato salvo eventuali deroghe, legate a eventi straordinari non imputabili al soggetto che realizza gli interventi, definite nel regolamento;
2) a causa del mancato adempimento dell’obbligo di monitoraggio periodico.
b) di revoca parziale:
1) se la quota di cofinanziamento regionale risulta, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al limite del 90 per cento previsto al comma 6;
2) se le risorse regionali utilizzate per la realizzazione del progetto risultano inferiori a quanto già erogato a titolo di acconto.
”.
6. Al comma 10 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 dopo le parole: “
ai sensi del presente articolo
” sono inserite le seguenti: “
, nonché in materia di aiuti di Stato
”.
Art. 11
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole: “
a condizione che
” sono sostituite dalle seguenti: “
a condizione che, alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5
”.
4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell’inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale
.”;
3. Il comma 2 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si considerano le sole funzioni che sono esercitate direttamente dall’unione per effetto di espressa e vigente norma statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto ed esecutivi ai sensi di legge, che prevedono il termine di decorrenza dell’effettivo esercizio e a condizione che detto esercizio sia stato accertato a seguito della verifica di effettività di cui all’articolo 91. Non sono considerate le funzioni affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto.
”;
4. Al comma 3 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole: “
se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dall'articolo 48.
” sono sostituite dalle seguenti: “
se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell’anno di concessione dei contributi, dall'articolo 48.
”;
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni. L’attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma
.”;
6. Il comma 6 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all’articolo 91, attivate alla data del 1° marzo dell’anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per tutti i comuni dell’unione. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle di cui al comma 7.
”;
b) numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi ottanta comuni della graduatoria generale del disagio di cui all’articolo 80; se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore
;”
9. Il comma 9 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all’avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell’esercizio associato, per tutti i comuni dell’unione, di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), come individuati dalla medesima deliberazione
.”.
10. Al comma 10 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole: “
di cui ai commi 5 e 6
.” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al comma 5
.”.
11. Il comma 12 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la data di avvio del procedimento e le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell’unione. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.
”.
12. Al comma 14 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole: “
ai sensi dei commi 5, 7 e 9
.” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dei commi 4 bis, 5, 6, 7 e 9
.”.
13. Al comma 15 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole: “
di cui ai commi 5, 6, 7 e 9
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui ai commi 4 bis, 5, 6, 7, 9 e 14
”.
Art. 12
Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi. Sostituzione dell’articolo 91 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 91 Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi
1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), è soggetto a verifica di effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 90 per la concessione dei contributi, l’esito positivo della verifica di effettività dell’esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fino a che non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l’esito negativo di una nuova verifica di effettività.
2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione individua a tal fine, per ogni funzione di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio.
3. Le verifiche sono effettuate:
a) d’ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell’anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell’anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell’anno precedente, a condizione che l’unione richieda la verifica, entro e non oltre, il 1° marzo dell’anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b);
b) su richiesta dell’unione di comuni interessata, da presentare alla struttura regionale competente entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, al fine di accertare, per la successiva concessione dei contributi, lo svolgimento effettivo:
1) di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo;
2) di funzioni attivate per la prima volta entro il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, anche da unioni di nuova costituzione.
4. Le verifiche si svolgono in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Non si procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase è stata accertata una pluralità di atti associativi per la medesima funzione. Nuove funzioni attivate dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica.
5. Nel corso delle verifiche biennali di cui al comma 3, lettera a):
a) sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, risultano esercitate dall’unione;
b) se, a esito della verifica iniziale di cui alla lettera a), talune funzioni non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione deve dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell’effettività; l’unione può, prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni;
c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate a esito della seconda fase della verifica sono tutte rilevanti ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera b); tra di esse, sono rilevanti ai fini del contributo di cui all’articolo 90, comma 6, dell’anno in corso le sole funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo.
6. Nel corso delle verifiche di cui al comma 3, lettera b):
a) sono prese in considerazione le sole funzioni che risultano attivate alla data del 1° marzo dell’anno della verifica;
b) se, a esito della verifica iniziale, le funzioni di cui alla lettera a) non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione può dimostrare di aver svolto le attività
necessarie per il raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni medesime. Se anche detta verifica di effettività non ha esito positivo, la funzione non può essere considerata per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90 nell’anno della verifica.
7. L’esercizio effettivo delle funzioni che l’unione esercita per conto dei comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all’articolo 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, è accertato d’ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), o nel corso della verifica a richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione coincide con quella oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera. La verifica è altresì effettuata su richiesta del comune o dell’unione interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo dell’anno di concessione del contributo dell’articolo 82, quando si tratta di accertare l’effettività dell’esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo.
8. La struttura regionale competente comunica all’unione di comuni gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento.
9. Se, a conclusione della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), risulta che l’unione di comuni non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni previsto dall’articolo 90, comma 1, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, sono revocati. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi del medesimo articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9.
10. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per l’invio di eventuali elementi integrativi sull’effettività dell’esercizio associato. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l’effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.
11. La Giunta regionale può disporre una verifica di effettività in via straordinaria a seguito di sentenza, ancorché non definitiva, emessa nell’ambito di un giudizio amministrativo o contabile o a seguito di altre pronunce della Corte dei conti, che siano state segnalate alla Regione e da cui possano desumersi elementi di mancato esercizio della funzione. Dell’eventuale esito negativo della verifica si tiene conto ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 90.
12. L’unione di comuni a cui non sono stati concessi i contributi per mancanza del requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), può essere riammessa ai contributi solo a seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3.
13. Salvo quanto previsto all’articolo 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati d’ufficio, nella medesima misura stabilita dal comma 9 del presente articolo, se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell’unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte dell’unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l’attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento e, in assenza, in proporzione alla popolazione come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare gli atti adottati dall’unione e dai comuni volti a dimostrare che il procedimento di scioglimento dell’unione si è concluso negativamente.
14. Si provvede alla revoca dei contributi nei soli casi tassativi previsti dal presente articolo.
”.
Art. 13
Iniziative per garantire i servizi di prossimità. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 68/2011
1. Il comma 2 dell’articolo 92 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
2. Per le finalità di cui al comma 1, le unioni di comuni, in presenza di espressa previsione
statutaria, possono:
a) predisporre strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità, e adottare iniziative, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni, per fronteggiare dette situazioni, in particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell’accesso ai servizi;
b) promuovere l’introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità,
c) utilizzare a tal fine anche i contributi concessi ai sensi dell’articolo 90.
”;
b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del commercio.).
”;
3. I commi 6 e 7 dell’articolo 92 della l.r. 68/2011 sono abrogati.
Art. 14
Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite. Modifiche all’articolo 94 della l.r. 68/2011
1. La rubrica dell’articolo 94 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: “Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 94 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
“4
bis. A decorrere dall’anno 2022, le risorse di cui al comma 1 sono attribuite:
a) nella misura del 40 per cento a titolo di contributo per le spese di funzionamento alle unioni di comuni che risultano costituite per trasformazione di comunità montane o costituite in tutto o in parte sul territorio delle comunità montane. Le risorse sono assegnate agli enti e nelle percentuali di cui all’allegato B bis della presente legge. La Giunta regionale, in caso di scioglimento dell’ente, provvede con deliberazione, in deroga alle disposizioni dei commi 3 e 4, ad assegnare le risorse in proporzione al costo del personale trasferito, non considerando il personale che risulta già trasferito dai comuni;
b) nella misura del 60 per cento alle unioni di comuni cui la Regione ha conferito la funzione in materia di forestazione. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la misura delle risorse da concedere, tenendo conto dei seguenti parametri:
1) estensione territoriale su cui l’unione di comuni esercita la funzione;
2) maggiore montanità, di cui all’articolo 80, comma 1, lettera a);
3) superficie del territorio boscato;
4) superficie del patrimonio agricolo forestale regionale gestito dall’unione di comuni;
5) superficie delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, come individuate ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera b bis), della l.r. 39/2000 ;
6) numero delle autorizzazioni di vincolo idrogeologico, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);
7) parametri di riequilibrio rispetto al fabbisogno di personale per l’esercizio della funzione.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 94 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
4 ter. Al fine di consentire l’attuazione progressiva del riordino della disciplina delle risorse da attribuire alle unioni di comuni ai sensi del comma 4 bis, per gli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse di cui al comma 1, sono attribuite:
a) nella misura del 96,66 per cento, secondo le modalità di cui al comma 4 bis;
b) nella misura del 3,34 per cento, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da destinare alle unioni di comuni che, a seguito dell’applicazione della lettera a), risultano destinatarie di minori trasferimenti rispetto all’anno 2017. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di riequilibrio tra le unioni di comuni delle risorse concedibili a norma della lettera a)
.”.
Art. 15
Trasferimento di funzioni conferite. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 68/2011
b bis) a decorrere dall’anno 2019, non si applica quanto previsto dalla lettera b) del presente comma, e agli enti cui la funzione è trasferita spettano le risorse finanziarie di cui all’articolo 94, comma 4 bis, lettera b)
.”.
Art. 16
Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali. Inserimento dell’articolo 98 bis nella l.r. 68/2011
1. Dopo l’articolo 98 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
Art. 98 bis Potere sostitutivo della Regione per l’adempimento di obblighi di pubblicazione
1. Quando una norma statale prevede l’esercizio del potere sostitutivo della Regione per inadempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione di atti o di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi, la struttura regionale competente, scaduto il termine stabilito per l’adempimento, procede, anche a seguito di rilievi pervenuti da cittadini o imprese, al monitoraggio dei siti istituzionali in collaborazione con gli enti locali interessati e alla segnalazione della mancata pubblicazione o della mancata rimozione di atti o modulistica non conforme, assegnando un congruo termine per l’adempimento o per la comunicazione degli elementi che consentono di verificare l’adempimento. Le segnalazioni sono comunicate anche alle associazioni regionali degli enti locali di cui all’articolo 4 della presente legge, rappresentative degli enti interessati.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla struttura regionale competente, la Regione provvede, previa diffida, all’esercizio del potere sostitutivo a norma della l.r. 53/2001 . Possono essere nominati commissari i componenti degli organi esecutivi degli enti locali interessati.
3. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di obblighi di pubblicazione:
a) i casi in cui l’obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto mediante collegamento a pagine web contenenti gli atti o la modulistica aggiornati, ovvero a piattaforme sulle quali sono resi disponibili gli atti o la modulistica interessati purché ne sia garantito l’accesso in modalità non autenticata;
b) le modalità della collaborazione richiesta agli enti locali, e i termini entro i quali deve svolgersi, anche al fine di individuare la collocazione sul sito dell’ente degli atti o della modulistica aggiornati e disponibili all’utenza o di accertare l’avvenuta rimozione di atti o modulistica non conformi;
c) i termini di svolgimento del monitoraggio e la sua eventuale ripetizione nel tempo, in particolare in relazione ad atti o modulistica nuovi o oggetto di aggiornamento, fermo restando l’effettuazione del monitoraggio in presenza di puntuali rilievi pervenuti da cittadini o imprese; in relazione a obblighi di pubblicazione che coinvolgono la generalità degli enti interessati e che comportano la continuità dell’adempimento nel tempo, è indicata altresì la frequenza del relativo monitoraggio generale, non superiore a due anni dalla conclusione dell’ultimo effettuato;
d) le modalità della segnalazione sulla sussistenza dell’inadempimento o sulla mancata collaborazione.
”.
Art. 17
Relazione al Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 108 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 108 della l.r. 68/2011 è sostituto dal seguente
Art. 108 Relazione al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale nell’anno di entrata in vigore del presente articolo e, successivamente, con cadenza biennale, invia al Consiglio regionale una relazione che dà conto della concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III della presente legge, delle verifiche di effettività di cui all’articolo 91 e delle risorse trasferite dalla Regione ai comuni in situazione di maggior disagio di cui all’articolo 82.
”.
Art. 18
Decorrenze e disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Il primo periodo del comma 7 quinquies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “
Per consentire il progressivo adeguamento dell’esercizio associato negli ambiti di cui all’allegato A, fino alla data di decorrenza dell’obbligo di gestione associata, stabilita dallo Stato, il comune obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante convenzione in aggregazione con comuni non ricompresi nell’ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l’aggregazione raggiunga le dimensioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 55
.”;
2. Dopo il comma 7 septies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
7 octies. Nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, nel procedimento di concessione dei contributi di cui all’articolo 90 non è richiesta, ai soli fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni per l’accesso ai contributi, la preventiva verifica di effettività delle funzioni attivate dall’unione per la prima volta nell’anno 2019. Nello stesso anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, sono considerate ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 90, comma 6, anche le funzioni considerate nel procedimento dell’anno 2018.
”.
3. Dopo il comma 7 octies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
7 novies. Fino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 87, comma 8, come modificato dalla legge regionale 26 luglio, n. 2019, n. 49 (Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 ), si applica il regolamento vigente.
”.
Art. 19
Sostituzione degli allegati A e B della l.r. 68/2011 e inserimento dell’allegato B bis nella l.r. 68/2011
1. L’allegato A alla l.r. 68/2011 è sostituito dall’allegato A della presente legge.
2. L’allegato B alla l.r. 68/2011 è sostituito dall’allegato B della presente legge.
3. Dopo l’allegato B alla l.r. 68/2011 è inserito l’allegato B bis di cui all’allegato C della presente legge.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
Art. 20
Trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “r
iferito al momento del trasferimento
” sono sostituite dalle seguenti: “
riferito al momento del trasferimento; dette premialità sono decurtate, a decorrere dall’anno 2019, delle risorse attribuibili ai sensi della Sito esternolegge 6 febbraio 2004 n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), avuto riguardo al medesimo personale.
”.
Art. 21
Norma transitoria. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 22/2015
1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
2. A decorrere dall’anno 2019, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, lettere b) e c), concernenti il trasferimento alle unioni ivi indicate delle risorse già attribuite alle Province di Pistoia e Livorno; a decorrere dallo stesso anno dette unioni partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all’articolo 94, commi 4 bis e 4 ter, della l.r. 68/2011 .
”.
Art. 22
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 23
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.