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Legge regionale 12 luglio 2019, n. 43

Funzioni della Regione in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro)”;


Considerato quanto segue:


1. E’ necessaria la correzione del contenuto degli articoli 2 e 5 della l.r. 28/2018 , che hanno sostituito rispettivamente gli articoli 21 e 21 quater della l.r. 32/2002 . In particolare, l’intervento è finalizzato a reintrodurre, fra le competenze della Regione, la funzione di erogazione di finanziamenti volti ad assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi, che era prevista nel testo della l.r. 32/2002 antecedentemente alle modifiche introdotte dalla l.r. 28/2018 ;


2. Al fine di consentire l'immediato esercizio delle funzioni, la cui disciplina è oggetto delle presenti modifiche, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunta la seguente:
m bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi.
”.
Art. 2
Funzioni dell’Agenzia. Modifiche all’articolo 21 quater della l.r. 32/2002
Art. 3
Disposizione finanziaria
1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.