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Legge regionale 12 luglio 2019, n. 43

Funzioni della Regione in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

Art. 1
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunta la seguente:
m bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.