Menù di navigazione

Legge regionale 12 luglio 2019, n. 42

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 15 luglio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 129/2019;


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Considerato quanto segue:


1. La Corte costituzionale, con sentenza 129/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della l.r. 22/2015 , e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel testo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 ) e dall’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate;


2. È opportuno prevedere che la Regione supporti le province e la Città metropolitana di Firenze, competenti alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, per un tempo congruo al fine di consentire agli enti locali di riorganizzare i propri uffici per lo svolgimento delle funzioni, mediante la previsione dell’utilizzo, a richiesta e a titolo gratuito, della struttura regionale competente in materia ambientale, individuata dalla Giunta regionale, per lo svolgimento di attività istruttorie;


3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:


Art. 1
Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Inserimento dell’articolo 44 bis della l.r. 22/2015
1. Dopo l’articolo 44 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è inserito il seguente:
Art. 44 bis - Supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019
1. Al fine di consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di provvedere all’autonomo svolgimento delle iscrizioni e delle verifiche di cui all’articolo 215, comma 3, e all’Sito esternoarticolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019, le province e la Città metropolitana di Firenze possono richiedere che la struttura regionale competente in materia di ambiente individuata dalla Giunta regionale svolga, in via transitoria e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020, attività istruttorie in loro favore e a titolo gratuito.
2. La struttura regionale svolge l’istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta nel caso in cui debba essere effettuata la visita preventiva di cui all’Sito esternoarticolo 216, comma 1, del d.lgs. 152/2006 , ed entro tale termine la trasmette all’ufficio dell’ente locale competente allo svolgimento delle attività o all’adozione degli atti a rilevanza esterna.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
4. Nel caso in cui sia richiesto l’avvalimento di cui al comma 1, la struttura regionale competente, quando deve rilasciare un’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ), che comprende le comunicazioni di cui agli articoli 215 o 216 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , provvede anche agli adempimenti di competenza dell’ente locale, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale.
”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.