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Legge regionale 12 luglio 2019, n. 42

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 15 luglio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 129/2019;


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Considerato quanto segue:


1. La Corte costituzionale, con sentenza 129/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della l.r. 22/2015 , e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel testo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 ) e dall’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate;


2. È opportuno prevedere che la Regione supporti le province e la Città metropolitana di Firenze, competenti alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, per un tempo congruo al fine di consentire agli enti locali di riorganizzare i propri uffici per lo svolgimento delle funzioni, mediante la previsione dell’utilizzo, a richiesta e a titolo gratuito, della struttura regionale competente in materia ambientale, individuata dalla Giunta regionale, per lo svolgimento di attività istruttorie;


3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.