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Legge regionale 5 luglio 2019, n. 41

Disposizioni relative alle funzioni della Regione in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 42/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 10 luglio 2019

Art. 1
Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/1998
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), sono aggiunti i seguenti:
2 bis. Compete, inoltre, al Presidente della Giunta regionale, la nomina, su richiesta delle aziende interessate, del Presidente dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'articolo 54 dell’allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).
2 ter. Per l’individuazione del presidente del consiglio di disciplina trova applicazione il seguente ordine decrescente di preferenza:
a) appartenenza alla magistratura ordinaria;
b) appartenenza alla magistratura onoraria;
c) esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
d) esercizio, anche pregresso, per almeno un quinquennio della professione di avvocato, con comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro;
e) esercizio di funzioni direttive inerenti alla gestione del personale in enti pubblici o in aziende private.
2 quater. La Regione pubblica, sul proprio sito web istituzionale, apposito avviso per la presentazione delle proposte di candidatura. L’istruttoria delle domande viene svolta da parte di una apposita commissione regionale, nominata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k bis), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2 quinquies. Ciascuna azienda di trasporto può corrispondere al presidente del proprio consiglio di disciplina, oltre a quanto statuito dall’articolo 54, quinto comma, dell’allegato A del r.d. 148/1931, una indennità di funzione non superiore a euro 300,00 per ogni giorno di seduta.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.