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Legge regionale 3 luglio 2019, n. 40

Adeguamento ai rilievi di costituzionalità formulati dall’Amministrazione statale. Modifiche alla l.r. 7/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 10 luglio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed n bis), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );


Vista la legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997 );


Considerato quanto segue:


1. L’Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, in data 25 marzo 2019, ha formulato alcuni rilievi di legittimità costituzionale relativamente alla l.r. 7/2019 ;


2. Con nota del 3 aprile 2019 il Presidente della Giunta regionale ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’impegno a modificare la l.r. 7/2019 , al fine di evitare il contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale promosso dal Governo;


3. È pertanto necessario procedere a modificare le parti della l.r. 7/2019 oggetto dei rilievi di incostituzionalità formulati dall’Amministrazione statale;


4. Al fine di adempiere tempestivamente l’impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, è altresì necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 7/2019
1. Alla fine del punto 7 del preambolo della legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997 ), sono aggiunte le parole: “
di competenza regionale ai sensi del d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010;
”.
2. Il punto 8 del preambolo della l.r. 7/2019 è abrogato.
3. Al punto 9 del preambolo della l.r. 7/2019 , dopo le parole: “
per l'installazione di impianti geotermici”, sono inserite le seguenti: “di competenza regionale
”.
Art. 2
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 7/2019
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 7/2019 , è aggiunto il seguente:
2 bis. Nel rispetto di quanto disposto dal Sito esternod.lgs. 22/2010 , la presente legge si applica alle concessioni e alle autorizzazioni per lo sfruttamento della risorsa geotermica di competenza regionale.
”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.