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Legge regionale 28 giugno 2019, n. 37

Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 28 giugno 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l'articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;


Vista la direttiva 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;


Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;


Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;


Vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;


Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 34;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e, particolare, l'articolo 34;


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);


Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015 );


Considerato quanto segue:


1. È necessario introdurre specifici divieti e sanzioni per l'utilizzo, anche per la somministrazione di cibi e bevande, di prodotti in plastica monouso, al fine di limitarne l'uso e l'eventuale abbandono operando, al contempo, in un'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino costiero;


2. È necessario, comunque, prevedere una disciplina transitoria per l'applicazione delle restrizioni all'utilizzo dei prodotti di plastica monouso che tenga conto dei contratti di fornitura già stipulati e validi fino alla loro naturale scadenza, nonché delle scorte già in possesso dei soggetti destinatari delle restrizioni;


3. È necessario chiarire, attraverso una disciplina transitoria, che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge non ha conseguenze sulle disposizioni già adottate dai comuni in coerenza con il medesimo articolo, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento necessario;


4. Al fine di consentire l'immediata applicazione dei divieti per una maggior salvaguardia dell'ambiente ed, in particolare, dell'ecosistema costiero, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso
1. Nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso.
2. Nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso.
3. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 2:
a) nei parchi e nelle aree protette, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00;
b) nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.
4. Nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è, altresì, fatto divieto di utilizzo dei prodotti in plastica monouso indicati al comma 2. Ai fini dell'applicazione di tale divieto, i comuni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.
Art. 2
Disposizioni transitorie per l'applicazione delle restrizioni all'uso dei prodotti in plastica monouso
1. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 2, si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 31 dicembre 2019.
3. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2, ferma restando l'adozione degli atti di adeguamento di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.