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Legge regionale 28 giugno 2019, n. 37

Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 28 giugno 2019

Art. 1
Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso
1. Nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso.
2. Nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso.
3. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 2:
a) nei parchi e nelle aree protette, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00;
b) nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.
4. Nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è, altresì, fatto divieto di utilizzo dei prodotti in plastica monouso indicati al comma 2. Ai fini dell'applicazione di tale divieto, i comuni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.
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Art. 2
Disposizioni transitorie per l'applicazione delle restrizioni all'uso dei prodotti in plastica monouso
1. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 2, si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 31 dicembre 2019.
3. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2, ferma restando l'adozione degli atti di adeguamento di cui all'articolo 1, comma 4.
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Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.