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Legge regionale 14 giugno 2019, n. 32

Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per guida turistica. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17 giugno 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) e in particolare gli articoli 14, 70 e 159 bis;


Considerato che:


1. L’articolo 14 della l.r. 86/2016 individua i membri della cabina di regia del turismo, organo consultivo della Giunta regionale. Al comma 2, lettera e), la norma individua i membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo, utilizzando l’espressione “associazioni di categoria delle imprese del turismo maggiormente rappresentative”. Il TAR Toscana, con sentenza 11/2019, ha interpretato la norma in senso restrittivo, come riferita alle sole associazioni che rappresentano una specifica tipologia di imprese turistiche. È opportuno, pertanto, riformulare la norma in modo che contempli tutte le associazioni che rappresentano complessivamente, oppure settorialmente, le tipologie di impresa che afferiscono al turismo; la riformulazione comporta anche un’opportuna estensione della rappresentanza alle professioni turistiche e, considerato l’ampliamento della platea degli interessi rappresentati, l’aumento da quattro a sei dei membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo;


2. In materia di locazioni turistiche, l’articolo 70, comma 6, lettera b), della l.r. 86/2016 prevede una sanzione amministrativa non solo in caso di omissione della comunicazione, ma anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata in maniera incompleta. Poiché la comunicazione è effettuata telematicamente con modalità di compilazione guidate e progressive, la fattispecie dell’incompleta comunicazione non ha più motivo di essere contemplata dalla norma;


3. L’articolo 159 bis della l.r. 86/2016 ha disposto la sospensione dei corsi di formazione per guida turistica e degli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e, comunque, non oltre il 9 giugno 2019. Poiché ad oggi non è stato ancora individuato il percorso istituzionale per dare soluzione al problema della definizione della professione, si ritiene opportuno prorogare la sospensione dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione fino al 31 dicembre 2020 e precisare che la sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dal regolamento regionale;


4. In considerazione del termine di sospensione, previsto dall'articolo 159 bis della l.r. 86/2016 , è opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Cabina di regia. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 86/2016
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), è sostituita dalla seguente:
e) sei membri designati dalle associazioni regionali, comprensive di associazioni di imprese e/o professioni del turismo, maggiormente rappresentative del settore del turismo;
”.
Art. 2
Locazioni turistiche. Modifiche all’articolo 70 della l.r. 86/2016
1. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 70 della l.r. 86/2016 le parole: “
incompleta od
” sono soppresse.
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali. Modifiche all’articolo 159 bis della l.r. 86/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 159 bis della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. La sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dall’articolo 58 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86
“Testo unico del sistema turistico regionale”).
”.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.