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Legge regionale 14 giugno 2019, n. 32

Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per guida turistica. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17 giugno 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) e in particolare gli articoli 14, 70 e 159 bis;


Considerato che:


1. L’articolo 14 della l.r. 86/2016 individua i membri della cabina di regia del turismo, organo consultivo della Giunta regionale. Al comma 2, lettera e), la norma individua i membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo, utilizzando l’espressione “associazioni di categoria delle imprese del turismo maggiormente rappresentative”. Il TAR Toscana, con sentenza 11/2019, ha interpretato la norma in senso restrittivo, come riferita alle sole associazioni che rappresentano una specifica tipologia di imprese turistiche. È opportuno, pertanto, riformulare la norma in modo che contempli tutte le associazioni che rappresentano complessivamente, oppure settorialmente, le tipologie di impresa che afferiscono al turismo; la riformulazione comporta anche un’opportuna estensione della rappresentanza alle professioni turistiche e, considerato l’ampliamento della platea degli interessi rappresentati, l’aumento da quattro a sei dei membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo;


2. In materia di locazioni turistiche, l’articolo 70, comma 6, lettera b), della l.r. 86/2016 prevede una sanzione amministrativa non solo in caso di omissione della comunicazione, ma anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata in maniera incompleta. Poiché la comunicazione è effettuata telematicamente con modalità di compilazione guidate e progressive, la fattispecie dell’incompleta comunicazione non ha più motivo di essere contemplata dalla norma;


3. L’articolo 159 bis della l.r. 86/2016 ha disposto la sospensione dei corsi di formazione per guida turistica e degli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e, comunque, non oltre il 9 giugno 2019. Poiché ad oggi non è stato ancora individuato il percorso istituzionale per dare soluzione al problema della definizione della professione, si ritiene opportuno prorogare la sospensione dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione fino al 31 dicembre 2020 e precisare che la sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dal regolamento regionale;


4. In considerazione del termine di sospensione, previsto dall'articolo 159 bis della l.r. 86/2016 , è opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.