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Legge regionale 4 giugno 2019, n. 28

Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto lo Statuto per il quale, all’articolo 4, comma 1, la Regione persegue fra le finalità principali:


 il diritto al lavoro e il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro (lettera a);

 il diritto alla salute (lettera c);

 la tutela dell’ambiente (lettera l);

 la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico (lettera m);

 la realizzazione del principio di buona amministrazione a tutti i livelli (lettera z).


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, l’articolo 15;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, Sito esternodella L. 25 luglio 2005, n. 150 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);


Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);


Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);


Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 )

Considerato quanto segue:


1. Nel corso della IX e della X legislatura regionale e quindi dal 2010, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo, sono state sviluppate molteplici azioni nei temi della sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, delle produzioni agroalimentari e promozione della legalità;


2. In particolare, sono stati sottoscritti protocolli ed accordi con gli uffici giudiziari toscani, varie amministrazioni pubbliche del sistema regionale e anche, volta volta, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e forze dell’ordine in tema di:


a) redazione di un rapporto annuale sugli incidenti sul lavoro in Toscana che unisca la “situazione nei vari ambiti e settori di attività” alle “proposte di intervento immediate e di medio - lungo periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”;


b) tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro a Prato a seguito della tragedia del Macrolotto di Prato;


c) tutela e sicurezza del lavoro nelle cave a seguito di incidenti sul lavoro negli agri marmiferi;


d) tutela e sicurezza del lavoro per i porti di Carrara, Livorno e Piombino;


e) tutela della qualità della produzione agroalimentare in Toscana per prevenire e reprimere le frodi;


f) progetti pilota ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 38/2001 con la finalità di fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico che, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale, attuano interventi per il verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale o di rilevante esposizione ad attività criminose;


g) funzionalità della giustizia mediante la presentazione di progetti che prevedano il rafforzamento della componente amministrativa degli uffici giudiziari.


3. Tali accordi hanno visto la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti non solo nella individuazione, ma anche nella attuazione dei relativi interventi mediante la costituzione di organismi paritetici e informali come forma stabile di collaborazione e cooperazione aggiuntiva e complementare rispetto alle forme di coordinamento previste dall’Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 81/2008 e dal d.p.c.m. 21 dicembre 2007;


4. Le politiche messe in campo hanno prodotto risultati significativi e si sono dimostrate utili anche come modalità innovativa di lavoro;


5. Il metodo intrapreso ha rafforzato l’efficacia degli interventi grazie anche all’impegno dei soggetti privati, come le associazioni datoriali e sindacali, che hanno prestato la loro opera senza alcuna remunerazione;


6. Quindi, un insieme di impegni su tematiche che strutturano e rafforzano l’identità di azione dell’amministrazione e di tutta la Regione Toscana, che è importante salvaguardare ed aprire a nuovi sviluppi, nell’ambito delle competenze regionali ed in attuazione degli atti di programmazione;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2023, n. 35, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.