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Legge regionale 4 giugno 2019, n. 28

Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019

Art. 5
Relazione al Consiglio regionale
1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte mediante gli accordi di cui alla presente legge.
2. Il Consiglio regionale può elaborare indirizzi per le attività da intraprendere nell’anno successivo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2023, n. 35, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.