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Legge regionale 4 giugno 2019, n. 28

Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019

Art. 4
Personale
1. Nell’ambito degli accordi di cui alla presente legge, per rafforzare l’operatività amministrativa degli uffici giudiziari toscani, la Regione può:
a) distaccare proprio personale;
b) dare indirizzi ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), agli enti del servizio sanitario regionale per il distacco di proprio personale;
c) assegnare a tali uffici giovani del servizio civile ai sensi e nell’ambito delle procedure di cui alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale).
2. L’assegnazione di cui al comma 1, lettere a e b, avviene mediante:
a) l’adesione volontaria a bandi;
b) per periodi di tempo definiti e rinnovabili;
c) con oneri a carico dell’ente di provenienza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2023, n. 35, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.