Legge regionale 4 giugno 2019, n. 28
Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019
Art. 3
Programma annuale e monitoraggio
1. Gli accordi ai sensi della presente legge prevedono di norma:
a) un programma annuale di attività e il relativo controllo per periodi almeno semestrali, nell’ambito degli indirizzi della cabina di regia di cui all’articolo 2, comma 3;
b) la redazione di rapporti periodici sulle attività intraprese tra le funzioni dei tavoli tecnici di cui all’articolo 2, comma 4.
2. Gli accordi possono dettagliare i compiti della cabina di regia e dei tavoli tecnici, nonché i contenuti dei documenti di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.