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Legge regionale 4 giugno 2019, n. 28

Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019

Art. 3
Programma annuale e monitoraggio
1. Gli accordi ai sensi della presente legge prevedono di norma:
a) un programma annuale di attività e il relativo controllo per periodi almeno semestrali, nell’ambito degli indirizzi della cabina di regia di cui all’articolo 2, comma 3;
b) la redazione di rapporti periodici sulle attività intraprese tra le funzioni dei tavoli tecnici di cui all’articolo 2, comma 4.
2. Gli accordi possono dettagliare i compiti della cabina di regia e dei tavoli tecnici, nonché i contenuti dei documenti di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2023, n. 35, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.