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Legge regionale 4 giugno 2019, n. 28

Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge ha come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo della collaborazione tra soggetti pubblici e, ove necessario, soggetti privati che, in collaborazione, individuano ed attuano azioni coordinate nelle materie di competenza regionale con particolare riferimento a:
a) sicurezza dei luoghi di lavoro, anche in relazione ai rischi legati all’esposizione a temperature estreme dei lavoratori; (1)

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2023, n. 35, art. 1.

b) diritto alla salute sia dei cittadini, sia del consumatore mediante la salvaguardia della produzione agroalimentare toscana;
c) tutela dell’ambiente;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.
2. I soggetti rilevanti ai fini della presente legge sono:
a) tra i soggetti pubblici, le pubbliche amministrazioni con competenze nelle materie di cui al comma 1, compresa la salvaguardia della legalità mediante il coinvolgimento delle forze dell’ordine, degli uffici giudiziari, sia inquirenti, sia giudicanti;
b) tra i soggetti privati, i soggetti associativi che hanno nelle finalità statutarie la salvaguardia dei valori e lo sviluppo di azioni nelle medesime materie, comprese le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali.
3. La collaborazione avviene mediante la sottoscrizione di accordi anche su materie diverse da quelle di cui al comma 1 e, in ogni caso, nell’ambito delle competenze legislative ed in coerenza con gli strumenti di programmazione regionali di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), nonché nel rispetto delle competenze, anche territoriali, di ciascuno degli aderenti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2023, n. 35, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.