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Legge regionale 31 maggio 2019, n. 27

Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione Sito esternodella l. 145/2018 . Modifiche alla l.r. 3/2009.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2019

Art. 9
Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019. Inserimento dell’articolo 10 undecies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 10 decies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 undecies - Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019
1. Dal 1° giugno 2019 l’articolo 23 bis è abrogato.
2. Dal 1° giugno 2019 ai soggetti nei confronti dei quali viene meno il divieto di cumulo per effetto
del comma 1, viene riconosciuto il vitalizio regionale come rideterminato con il sistema di calcolo contributivo previsto dagli articoli 10 sexies, 10 septies, 10 octies e 10 novies.
3. Ai vitalizi così rideterminati ai sensi del comma 2 non si applicano le clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies, commi 1 e 2, ma viene riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.