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Legge regionale 31 maggio 2019, n. 26

Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Modifiche alla l.r. 19/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Considerato quanto segue:


1. Con l'articolo 18 della l.r. 19/2019 la Regione ha normato la ricapitalizzazione degli ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie, in ottemperanza a quanto definito nella riunione del 2 aprile 2019 del Tavolo tecnico destinato alla verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, per l’analisi dei dati relativi al IV trimestre 2018;


2. A seguito della comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2019 la Regione Toscana ha chiesto, per la definitiva verifica degli adempimenti regionali, la convocazione del Tavolo tecnico, la cui riunione si è tenuta il 23 maggio 2019;


3. Dalla riunione di cui al considerato 2 è risultata la sostanziale idoneità dei provvedimenti già adottati dalla Regione Toscana, ma, ai fini della formale conclusione della procedura di verifica, è stata richiesta una modifica dell’articolo 18 della citata l.r. 19/2019 , per definire con maggiore chiarezza l’entità e la provenienza delle risorse regionali già individuate;


4. È opportuno, in particolare, chiarire che le risorse regionali mediante le quali sono finanziati gli oneri di cui all'articolo 18 sono di natura corrente;


5. Al fine di consentire il rigoroso rispetto dei tempi di esecuzione degli adempimenti prescritti è necessario disporre l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.